H.B.36 - Diritto di intervento in assemblea in presenza di clausole che impongano il preventivo deposito delle azioni ex art. 2370, comma 2, cc


Massima

1° pubbl. 9/10

Il legislatore della riforma ha abrogato l’obbligo generico di preventivo deposito delle azioni per legittimarsi all’intervento in assemblea, previsto dal vecchio testo dell’art. 2370 cod. civ., al fine di consentire ad ogni singola società azionaria di disciplinare autonomamente la materia in base alle proprie esigenze organizzative.

Ai sensi del nuovo art. 2370, comma 2 cod. civ., le società azionarie possono dunque oggi graduare gli oneri di verifica a loro carico, e quelli di legittimazione a carico dei propri soci, prevedendo nei propri statuti, alternativamente, il diritto all’intervento:
  1. con la semplice esibizione dei titoli alla presidenza dell’assemblea, escluso ogni obbligo di preventivo deposito (tale meccanismo è quello che opera anche in assenza di specifiche previsioni statutarie);
  2. previo deposito dei titoli, con divieto di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (impedendo così di fatto ai soci di effettuare girate tra il deposito e l’assemblea, sottraendosi in tal modo la società ad obblighi di ulteriore verifica);
  3. previo deposito dei titoli, con facoltà di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (lasciando così ai soci la possibilità di effettuare girate tra il deposito e l’assemblea e assumendo conseguentemente la società l’obbligo di ulteriore verifica, se richiesta dai giratari).

Nella prima ipotesi il diritto di intervento e di voto spetterà al titolare delle azioni al momento dello svolgimento dell’assemblea; nella seconda al titolare delle azioni alla data del deposito, anche nel caso in cui al momento dell’assemblea abbia perso tale titolarità (evidentemente con trasferimenti avvenuti con tecniche diverse dalla girata, stante l’indisponibilità dei titoli); nella terza ipotesi al titolare delle azioni alla data del deposito, salvo che si presenti in assemblea un giratario successivo delle azioni ritirate dal depositante che le esibisca alla presidenza con ciò legittimandosi all’intervento in sostituzione del suo dante causa ai sensi del comma 1 dell’art. 2370 cod. civ..
Nell’ipotesi sub 3) non è comunque richiesto ai soci depositanti che hanno ritirato i titoli di riesibirli alla presidenza dell’assemblea per legittimarsi al voto, poiché in detta ipotesi è proprio la regola statuaria a non subordinare la legittimazione al mancato ritiro. Sarà onere dell’eventuale giratario successivo di documentare la perdita del diritto di intervento del suo dante causa.

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