H.B.35 – Momento dell’acquisto del diritto di intervento in assemblea nelle società con titoli non dematerializzati


Massima

1° pubbl. 9/10

Momento dell’acquisto del diritto di intervento in assemblea nelle società con titoli non dematerializzati i cui statuti non impongano il preventivo deposito delle azioni.
Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (art. 2370, comma 1 cod. civ.).
Nelle società con titoli non dematerializzati i cui statuti non impongano il preventivo deposito delle azioni, il cessionario di azioni acquista tale diritto ai sensi dell’art. 2355 cod. civ.:
a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:
  • nel momento dell’iscrizione nel libro dei soci;
b) nel caso di girata di titoli nominativi:
  • nel momento in cui il giratario è nel possesso dei titoli in virtù di una serie continua di girate, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione nel libro soci;
c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert), alternativamente:
  • nel momento del doppio annotamento, sul titolo e nel libro soci;
  • nel momento del rilascio del nuovo titolo intestato al cessionario, prescindendo dall’annotazione del rilascio del nuovo titolo nel libro soci ai sensi dell’art. 2022, comma 1, ultimo periodo cod. civ..

Deve pertanto ritenersi che il cessionario di azioni sia legittimato all’intervento anteriormente all’iscrizione nel libro soci (con il conseguente obbligo per la società di aggiornamento postumo di tale libro) esclusivamente nel caso in cui sia nel possesso di un titolo a lui girato in virtù di una serie continua di girate, ovvero a lui intestato fin dall’emissione, esclusa ogni altra ipotesi.

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