H.B.34 – Diritto di voto del socio titolare contemporaneamente di azioni interamente liberate e di azioni in mora con i versamenti


Massima

1° pubbl. 9/09

La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2344 cod. civ., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è sospeso unicamente per le azioni in mora e non anche per le eventuali ulteriori azioni interamente liberate di titolarità del medesimo socio.
Tale interpretazione appare coerente con il sistema e con la circostanza che non esiste alcuna possibilità per il presidente dell’assemblea di verificare che un determinato socio sia titolare di azioni diverse, e ulteriori, rispetto a quelle che ha esibito o depositato al fine di essere legittimato all’intervento, posto che le risultanze del libro soci sono irrilevanti allo scopo ai sensi dell’art. 2370 cod. civ..

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