H.B.30 – Limitazioni al diritto di voto ex art. 2351, comma 3, cc


Massima

1° pubbl. 9/07

Con l’art. 2351 comma 3 cod. civ., è stato introdotto per le sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il voto quantitativamente limitato e il voto c.d. “scalare”, che si caratterizzano per limitare il diritto di voto che può esprimere ciascun socio ad una percentuale massima di azioni, il primo, e per prevedere che il peso percentuale di ciascun azionista cresca in misura meno che proporzionale rispetto al numero di azioni possedute, il secondo.

Ne deriva che è possibile:
  • che il diritto di voto sia computato secondo le regole ordinarie (un voto per ogni azione) fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale e sia escluso per la quota eccedente (clausole di voto massimo o c.d. voting cap);
  • che il voto sia computato secondo le regole ordinarie fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale, sia attribuito in misura minore rispetto a quella ordinaria per una ulteriore quota di possesso e sia computato in misura ancora minore, o sia addirittura escluso, per ulteriori quote (c.d. voto scalare in senso proprio).

Non si tratta di particolari categorie di azioni ex art. 2348 cod. civ., ma di limiti posti in relazione alla quantità di azioni possedute dal singolo azionista per circoscrivere il suo peso deliberativo. Anzi, al contrario, si è in presenza di una fattispecie in cui, in deroga al principio della spersonalizzazione della partecipazione sociale, caratteristico delle azioni, rileva la persona del socio più che la singola azione. Pertanto, se il socio che non può esercitare
il diritto di voto o lo può esercitare in misura minima, per effetto del superamento della soglia prevista dallo statuto, aliena le azioni eccedenti è ben possibile che queste vengano a riacquistare il diritto di voto, laddove invece le azioni di categoria, istituzionalmente e non occasionalmente prive del diritto di voto, non possono riacquistarlo per effetto dell’alienazione del titolo. Naturalmente si dovrà trattare di limiti connessi al possesso da parte di chiunque di determinate soglie azionarie.

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