H.B.23 - Mancanza del diritto di rinvio ex art. 2374 cc in caso di esercizio del voto per corrispondenza


Massima

1° pubbl. 9/06

L’art. 2374 cod. civ. attribuisce il diritto di rinvio solo ai soci intervenuti all’assemblea e non anche ai soci rimasti assenti alla riunione.
Nonostante l’equiparazione, operata dall’art. 2370 ultimo comma cod. civ., ai soci intervenuti dei soci che esercitano il diritto di voto per corrispondenza, si ritiene che a questi ultimi non spetti il diritto di rinvio ex art. 2374 cod. civ., in quanto il voto per corrispondenza non può che essere un voto informato.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "H.B.23 - Mancanza del diritto di rinvio ex art. 2374 cc in caso di esercizio del voto per corrispondenza"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti