H.A.14 - Deposito di documenti ex art. 2343-ter, comma 3, cc


Massima

1° pubbl. 9/12

La disposizione prevista dall'art. 2343-ter, comma 3, ultimo periodo, c.c. (richiamata dall’art. 2440 c.c. per gli aumenti di capitale), in base alla quale i documenti dai quali risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 2343-ter c.c., delle condizioni ivi indicate, devono essere allegati all'atto costitutivo (o al verbale contenente la deliberazione di aumento del capitale sociale), trova la sua giustificazione nell’esigenza di garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società. Pertanto, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro non devono essere allegati all’atto costitutivo (o al verbale di aumento del capitale) e ridepositati, dovendosi ritenere necessaria unicamente l'allegazione, e il conseguente deposito, dei soli documenti mai depositati.
E' comunque necessario che dall'atto costitutivo (o dal verbale di aumento del capitale) risulti l'avvenuto deposito nel registro imprese dei documenti che non si intendono allegare.

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