H.A.11 - Elementi formali della valutazione dell’esperto ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, cc


Massima

1° pubbl. 9/10

La valutazione dell’esperto di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ.), può non essere asseverata con giuramento, posto che la norma in commento non prescrive tale adempimento.
Va esclusa anche la necessità che nella perizia debba essere contenuta l’attestazione da parte dell’esperto che il valore attribuito ai beni è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

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