H.A.10 - Insussistenza di limiti oggettivi ai conferimenti in natura valutati ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, cc


Massima

1° pubbl. 9/10

Il procedimento di valutazione delineato per i conferimenti in una spa dall'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ.), stante la sua alternatività rispetto al procedimento di cui alla lett. a) del medesimo comma e la mancanza di limitazioni od esclusioni testuali, può avere ad oggetto qualsiasi bene che sia conferibile in natura (diverso da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 2343-ter cod. civ.), a prescindere da una sua preesistente autonoma inclusione tra le voci di bilancio del soggetto conferente o da una sua autonoma iscrivibilità nel bilancio della società conferitaria.
Lo stesso potrà dunque essere posto in essere anche con riferimento a conferimenti di aziende o rami d’azienda; beni di proprietà di persone fisiche non imprenditori; beni di imprenditori individuali o collettivi il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale.

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