Gravi inadempienze delle obbligazioni facenti capo al socio



L'art. 2286 cod. civ. prevede anzitutto quale causa di esclusione del socio le di lui gravi inadempienze delle obbligazioni che discendono dalla legge o dal contratto sociale. Da quest'ultimo punto di vista è il caso di precisare che i patti sociali ben potrebbero imporre ai soci obblighi particolari, esplicitamente ricollegando alla violazione degli stessi l'esclusione dalla società. Al contrario, sarebbe anche convenzionalmente possibile far venir meno o attenuare vincoli imposti al socio dalla legge. Si pensi al divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 cod. civ. : è ben possibile che, in forza di specifica clausola, i soci se ne diano reciproco esonero, consentendo che ciascuno svolga attività autonoma anche in concorrenza con la società. Quando invece una siffatta attività non fosse stata preventivamente consentita, il socio sarebbe assoggettato ad una reazione degli altri che sicuramente potrebbe giungere fino all'esclusione.
Le condotte che possono venire in esame quali "gravi inadempienze" sono molteplici, stante la genericità dell'espressione adoperata dalla legge (genericità che dovrebbe rinvenire una concretizzazione nella formulazione dell'addebito, diversamente non consentendo all'escluso l'effettivo diritto alla difesa: cfr. Tribunale di Isernia, 3 gennaio 2007 ) . In particolare la "gravità" delle inadempienze del socio non è tale soltanto quando risulti precluso il raggiungimento dello scopo sociale, bensì anche nell'ipotesi in cui abbiano avuto quale risultato quello di riverberarsi in senso negativo sulla situazione della società (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6200/91 ). Così viene in esame il comportamento del socio che utilizzi per finalità personali consistenti somme di pertinenza della società (Tribunale di Milano, 22 marzo 1990 ). Giova osservare come non debba essere confusa la qualità di socio con quella di amministratore: l'esclusione deve cioè riguardare eventi relativi alla prima qualità e non alla seconda, potendo essere revocato quell'amministratore che violi i doveri relativi al proprio mandato.
Ad esempio le inadempienze del socio amministratore relative solo all'attività di amministrazione, l'abuso della firma sociale, l'assenza senza giustificazione, la frode nell'amministrazione comportano semplicemente la revoca del mandato ad amministrare e non l'esclusione dalla società; invece casi come l'appropriazione degli utili da parte del socio amministratore può comportare oltre la revoca anche l'esclusione (Cass. Civ. Sez. I, 710/80 ) in quanto viene a concretare una condotta di distrazione delle attività sociali compiuta nella qualità di socio. Non sempre la differenza è così perspicua: si pensi al caso dell'esclusione del socio accomandatario (magari unico a rivestire tale qualità) nell'ambito di una società in accomandita semplice. In tale ipotesi, secondo un'opinione, occorrerebbe che gli accomandanti si rivolgessero sempre e comunque all'autorità giudiziaria ai sensi del III comma dell'art.2287 cod.civ.. E' stato tuttavia deciso, nell'ipotesi in considerazione, come sia sufficiente la sola deliberazione adottata dalla maggioranza degli accomandanti secondo i dettami di cui al I comma dell'art. 2286 cod.civ. (Tribunale di Napoli, (ordinanza) 1 marzo 2010).
Ancora si pensi alla mancata restituzione di un bene della società da parte del socio al quale era stato concesso in comodato (Tribunale di Milano, 28 ottobre 1993 ), al mancato pagamento della quota parte del debito relativo alle rate di rimborso di un mutuo contratto nell'interesse della società (Cass. Civ. Sez. I, 12628/95 ); al disconoscimento dell'operato del socio coamministratore nei rapporti con i terzi, fonte di discredito e di lesione all'immagine sociale (Cass. Civ. Sez. I, 4018/92 ).
Non può essere invece ritenuta condotta censurabile alla stregua della norma in commento
il comportamento ostruzionistico del socio che si rifiuti di acconsentire al mutamento dei patti sociali, alla cessione della propria partecipazione sociale ed anche all'acquisto della quota che gli venga offerta, in fatto bloccando l'operatività della società (Cass. Civ., Sez. I, 7612/2015). Caso mai la situazione rileverà come causa di scioglimento della società ai sensi del n.2 dell'art.2272 cod.civ..
Interrogativi ha suscitato il rapporto tra le "gravi inadempienze" di cui alla norma in considerazione e la gravità dell'inadempimento che legittima la risoluzione del contratto: Che relazione si pone tra risoluzione per inadempimento ed esclusione? Possono rilevare ai fini di quest'ultima i criteri dettati dagli artt. 1354 e 1355 cod. civ. che riguardano la valutazione della gravità dell'inadempimento e della possibilità che singole condotte siano considerate nell'ambito di clausola risolutiva espressa?
Secondo un'opinione l'ipotesi di esclusione che stiamo analizzando dovrebbe essere considerata l'ambientazione dell'istituto più generale della risoluzione per inadempimento del contratto nota1. Altri negano questo esito interpretativo, sulla scorta dell'inapplicabilità dell'istituto della risoluzione per inadempimento al contratto plurilaterale in cui le parti tendono a perseguire uno scopo comune nota2. Non pare tuttavia che quest'ultimo parere colga nel segno, se è vero che l'art. 1459 cod. civ. prevede che, in dette negoziazioni, l'inadempimento di una delle parti non importa, rispetto alle altre, la risoluzione del contratto, salva l'essenzialità della prestazione mancata. E' piuttosto il caso di osservare come la risoluzione per inadempimento venga a contrassegnare la dinamica dell'attuazione del rapporto che si svolge nell'ambito di contratti a prestazioni corrispettive. Anche nel contratto di società è possibile che si dia risoluzione per inadempimento nel momento della costituzione del rapporto sociale, vale a dire nel tempo in cui viene perfezionato l'accordo, In tal senso il nesso sinallagmatico si pone tra il singolo conferimento e la misura della partecipazione che ciascun socio viene ad avere nella neo costituita società. Il procedimento di esclusione viene ad essere contrassegnato da una differente logica. Ormai la società è costituita e funziona. Ciascuno dei soci deve, nello svolgimento della vita sociale, comportarsi correttamente. La violazione degli obblighi imposti a ciascuno dalla legge o dagli accordi liberamente assunti non può che determinare la reazione degli altri. In giurisprudenza è stata così affermata l'applicabilità esclusiva delle norme in tema di esclusione alle condotte dei soci in violazione delle dette regole (Cass. Civ. Sez. II, 12487/95 ).

Note

nota1

Cfr. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 139.
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nota2

Fabrizio-Alessandra, Le clausole di esclusione del socio, in Le Soc., vol. XVI, fasc. 4,1997, p. 384.
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Bibliografia

  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FABRIZIO-ALESSANDRA, Le clausole di esclusione del socio, Le società, XVI - fasc. 4, 1997

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