Gli elementi accidentali: condizione, termine, modo




Con il termine elementi accidentali si designano quegli elementi dell'atto che non ne costituiscono parti indispensabili, bensì, semplicemente eventuali, accidentali. Tradizionalmente si fa riferimento a condizione, termine e modo ma, a stretto rigore, l'accidentalità contrassegna qualsiasi clausola che le parti possano apporre all'atto e che non ne costituisca parte immancabile (clausola penale, caparra etc.) nota1.

Per il tramite di condizione/termine/modo è possibile modulare la struttura causale dell'atto in relazione ai motivi concreti che animano i contraenti, adeguando lo strumento negoziale alle esigenze delle parti.

Una considerazione è essenziale: una volta inserita la clausola deducente l'elemento accidentale, questa penetra nella struttura dell'atto divenendone parte inscindibile. Possiamo dire che l'accidentalità dell'elemento è tale soltanto in astratto, con riferimento allo schema di base dell'atto. Astrattamente l'elemento accidentale è funzionale all'introduzione di motivi propri della parte nell'atto. In concreto, una volta oggetto della pattuizione, l'elemento perde la propria accidentalità, entrando a far parte dell'elemento causale dell'atto: donde, la perdita della qualità di accidente e la assunzione, da parte di quelli che erano dei semplici motivi, dei connotati propri del contenuto dell'atto nota2.

Questa osservazione sarà di estrema importanza, con particolare riferimento all'analisi della disciplina concretamente prevista in materia dal codice civile.

Le norme più cospicue sono dettate in tema di condizione.

Ad essa il codice dedica l'intero capo III del libro IV "della condizione del contratto" (artt. 353 , 1354 , 1355 , 1356 , 1357 , 1358 , 1359 , 1360 e 1361 cod. civ.); esistono poi altre norme specifiche dettate per singoli tipi di contratto (contratti con effetti traslativi: art. 1465 cod. civ. , vendita a prova: art. 1521 cod. civ. ) e, infine, vi sono disposizioni dettate per altri atti (nelle disposizioni testamentarie: artt. 633 , 634 , 635 , 636 , 637 , 638 , 639 , 640 , 641 , 642 , 643 , 644 , 645 e 646 cod. civ.; nel matrimonio: art. 108 cod. civ. , nell'accettazione d'eredità: art. 475 cod. civ. , nella rinunzia all'eredità art. 520 cod. civ. , nell'accettazione/rinunzia alla nomina ad esecutore testamentario: art. 702 cod. civ. , nella girata di titoli all'ordine: art. 2010 cod. civ. ).

Il termine di efficacia (da non confondere, come si dirà con il termine di adempimento), non dispone invece di una disciplina articolata e specifica come nel caso della condizione. Ad esso si riferiscono norme particolari (art. 637 cod. civ. per le disposizioni testamentarie, artt. 2557 e 2596 cod. civ. per il patto di non concorrenza, art. 108 cod. civ. per il matrimonio, art. 475 cod. civ. per l'accettazione d'eredità, art. 520 cod. civ. per la rinunzia all'eredità, art. 637 cod. civ. per l'istituzione d'erede)

Il modo possiede infine una rilevanza più limitata, essendo apponibile unicamente agli atti di liberalità (nell'istituzione d'erede e nel legato: cfr. artt. 793 , 794 , 662 e 663 cod. civ.) o quantomeno connotati da gratuità.

Note

nota1

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 168.
top1

nota2

Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p. 168.
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