Gli atti notarili che si rilasciano in originale




La possibilità che il notaio non trattenga nella propria raccolta atti da lui ricevuti, come necessariamente disposto dall'art. 61 l.n., è prevista dal successivo art. 70 l.n. che consente al notaio, oltre i casi determinati da altre leggi, di rilasciare in originale alle parti, le procure alle liti, le procure o i consensi o le autorizzazioni riguardanti atti necessari alla esecuzione di un unico affare e le delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, ove ciò sia espressamente previsto da leggi anche amministrative.

In relazione al fondamentale valore da attribuire alla funzione di conservazione assegnata al notaio dalla legge, con particolare riguardo all'art. 61 l.n., l'interpretazione dell'art. 70 l.n. deve essere assolutamente restrittiva, limitata solo ai casi espressamente richiamati, non potendo tale norma essere applicata estensivamente attraverso un processo analogico nota1.

La mancata messa a raccolta, da parte del notaio, di un atto ricevuto, fuori dai casi tassativamente indicati dall'art. 70 l.n., espone il pubblico ufficiale alle conseguenze disciplinari previste per la violazione dell'art. 61 l.n..

Analoga disciplina vale per le scritture private autenticate in base al rinvio che l'art. 70 l.n. effettua nei confronti del successivo art. 72 l.n., il quale prevede che l'atto autenticato sia generalmente rilasciato alle parti, salvo espressa richiesta a trattenerlo nella raccolta del notaio. Occorre rilevare che con la c.d. "legge di semplificazione" del 2005 (Legge 28 novembre 2005, n. 246 ), all'art. 12, I comma, lett. e) è stato introdotto l'obbligo di conservare a raccolta le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, le quali pertanto non possono più essere rilasciate in originale alle parti nota2.

Va richiamato, ai fini della esatta valutazione del principio posto con l'art. 61 l.n. , quanto precisato nei "Principi di deontologia professionale dei notai", approvati dal CNN con deliberazione 2/56 in data 5 aprile 2008.

In effetti in relazione alla forma dell'atto notarile, tali principi affermano che "l'atto pubblico costituisce la forma primaria e ordinaria di atto notarile, che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne chiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto". Da ciò parrebbe che l'utilizzo della scrittura privata autenticata sia relegato a quelle ipotesi di impossibile contestualità o in presenza di una espressa diversa volontà delle parti.

Note

nota1

A conferma di tale interpretazione si richiamano i pareri RQ CNN 22 giugno 1994, n. 729, e ST. CNN 11 giugno 1968, n. 211.
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nota2

Rimane da chiarire quale comportamento adottare nel caso in cui un primo notaio autentichi alcune sottoscrizioni e non tutte, in relazione alle quali un autonomo negozio documentato risulti sin da subito pienamente efficace, mentre altro negozio non risulti ancora in grado di spiegare i suoi effetti in quanto mancano una o più sottoscrizioni dell'altra parte negoziale.
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