Gli altri registri pubblicitari concernenti la persona fisica



Le vicende delle persone fisiche sono assunte in considerazione anche da strumenti pubblicitari ulteriori rispetto ai registri dello stato civile. Vengono in esame il registro dei falliti (attualmente eliminato dalla legge di riforma delle procedure esecutive), quello delle adozioni, il registro delle tutele ed il registro delle successioni.

Registro delle tutele e delle curatele.

Ai sensi dell'art. 389 cod.civ. nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere, l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita del minore.

Risultano importanti anche le disposizioni di attuazione del codice civile.

L'art.47 disp.att.cod.civ. prevede che presso l'ufficio del giudice tutelare siano tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.Secondo il successivo art. 48 disp.att.cod.civ. nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

il giorno in cui si è aperta la tutela; la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato l'interdizione se trattasi di interdetti; il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore; le risultanze dell'inventario e del conto annuale; l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela; la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura; le risultanze del rendiconto definitivo.

Infine ai sensi dell'art. 51 disp.att.cod.civ. , nel registro devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 252 , 262 , 279 , 316 , 317 bis , 330 , 332 , 333 , 334 e 335 cod.civ...

A questo scopo la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.

Registro dei falliti.

L'art. 47 del D.Lgs. 5/06 (contenente la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) ha abrogato l'art. 50 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 che prevedeva il pubblico registro dei falliti. Nello stesso, tenuto presso la cancelleria di ciascun tribunale (Cass. Civ. Sez. Unite, 7937/90 ), erano iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonchè di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale. Come è noto il fallimento comporta una condizione di incapacità a carico del fallito, la quale aveva durata fino a che l'iscrizione non venisse cancellata in seguito a sentenza del tribunale. Attualmente le incapacità personali del fallito hanno termine con la chiusura della procedura concorsuale. La Corte Costituzionale ha addirittura dichiarato l'illegittimità degli artt. 50 e 142 l.f. nel testo previgente alla riforma entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 in quanto stabiliscono indifferenziatamente che le incapacità predette si protraggano oltre la predetta chiusura del fallimento (Corte Cost., 39/08 ) .

Giova osservare che, ai sensi dell'art. 55 del R.D.10 settembre 1914, n. 1326 (regolamento l.not.) i cancellieri dei Tribunali, delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono trasmettere prontamente al Consiglio notarile ed all'archivio notarile del luogo, un estratto di tutte le sentenze civili e penali divenute irrevocabili, portanti interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, annullamento di concordato tra falliti e loro creditori, o condanna a pene che conducono il condannato nello stato d'interdetto legale. Il presidente del Consiglio notarile, dopo averne fatto prendere annotazione in apposito registro, deve comunicare il detto estratto per copia ai notari del distretto.

Registro delle successioni.

Ai sensi dell'art. 52 disp.att.cod.civ. , presso la cancelleria di ogni pretura (ora Tribunale, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51 ) è tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del magistrato, il registro delle successioni. In esso sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.

Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 cod.civ. e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonchè gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.

Il registro dev'essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

Registro delle adozioni.

Ai sensi dell'art. 69 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 100, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, dettata in tema di adozione e affidamento dei minori, in aggiunta a quanto disposto nell'art. 51 disp.att.cod.civ. , nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 10 della detta Legge, così come modificato dall'intervento della Legge 149/01 .

Registro della popolazione residente.

E' tenuto in ogni Comune, pur non rientrando tra i registri dello stato civile. Oltre al registro della popolazione residente, si tiene conto anche dell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE). Con DPCM 10 novembre 2014 sia l'uno, sia l'altro registro sono stati unificati a livello nazionale.

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