Giustificazione della persona giuridica



La nozione di "persona giuridica" consiste nell'attribuzione di una formale qualificazione che prescinde dalla corrispondenza tra il concetto di soggetto e quello di un substrato naturalistico, ciò che al contrario vale per la persona fisica.

E' l'uomo che, in base alle regole che si dà, riconosce come "persona" e "soggetto unico" di diritto ciò che per natura non è tale o che corrisponde, sotto il profilo naturalistico, a "più soggetti".

Questa soggettività giuridica o formale, importa solo in relazione ai fini particolari per cui è creata, più limitati rispetto al campo di azione del soggetto giuridico "uomo" (ma per un verso anche più estesi, non essendo configurabile per una persona giuridica l'evento della morte).

Varie costruzioni teoriche sono state studiate per fondare la persona giuridica come ente soggettivamente perfetto. Vediamo di seguito le più rilevanti:

  1. Teoria della finzione. : Secondo questa impostazione il concetto stesso di persona giuridica corrisponde ad una finzione, ad una creazione artificiale del diritto. Si prendono le mosse dalla constatazione in base alla quale l'unico soggetto naturalmente tale sarebbe l'uomo: donde l'artificialità di ogni ulteriore attribuzione di soggettività, la quale per l'appunto "mimerebbe" la persona fisica nota1.
  2. Teoria della realtà.: E' agevole ribattere alla tesi della finzione tesi che, in ogni caso, l'attribuzione della soggettività corrisponde ad una qualificazione alla stregua di un ordinamento giuridico. Dal punto di vista formale della legge è soggetto quell'ente che è tale dal punto di vista normativo. Dunque la "persona giuridica" non è affatto una finzione se non nella misura in cui è finzione ogni qualificazione giuridica scaturente dalle norme dell'ordinamento nota2.
  3. Teoria dell'istituzione o dell'organizzazione.: La persona giuridica sarebbe un'organizzazione sociale per il raggiungimento di uno scopo. Il che non spiega il problema della natura giuridica di questa "organizzazione". Invero, l'organizzazione può presentarsi anche senza personalità e il problema da risolvere è invece quello dell'organizzazione dotata di personalità.
  4. Teoria del patrimonio allo scopo.: Questa teoria fa leva sull'aspetto patrimoniale, affermando che nel fenomeno della "persona giuridica" non viene in considerazione il concetto di persona così come lo intendiamo a proposito delle persone fisiche, bensì quello di una consistenza patrimoniale destinata ad uno scopo. L'entificazione di un patrimonio destinato ad uno scopo esprime proprio la differenza ontologica rispetto alla persona fisica. La personalità giuridica starebbe a segnalare non tanto un soggetto diverso dalla persona fisica, quanto un patrimonio senza soggetto. La rilevanza di questo patrimonio consisterebbe nell'esser destinato al raggiungimento di un fine determinato e non nel fatto di appartenere ad un soggetto. Questa teoria ha un indubbio pregio: mette a fuoco l'importanza della considerazione dell'aspetto oggettivo dell'ente che vale a fornire una delle connotazioni che fanno per l'appunto dell'ente ciò che è. Ciò non significa che di un ente vada pretermesso l'aspetto soggettivo, che costituisce l'aspetto ulteriorenota3. In ogni caso occorre rilevare che l'aspetto oggettivo connesso alla considerazione del patrimonio non è idoneo a esaurire gli aspetti di rilevanza della persona giuridica, la quale sotto il profilo della capacità giuridica è titolare di situazioni giuridiche soggettive ulteriori rispetto ai semplici diritti di natura patrimoniale. Questo vale a connotare la personalità giuridica come connessa in qualche modo ad un concetto di soggettività che esula da aspetti meramente patrimoniali.

In fondo le teorie che abbiamo brevemente analizzato si basano sul concetto che soltanto l'uomo può essere veramente persona nell'ordinamento giuridico.
E' tuttavia facendo ricorso ad una realtà normativa che si rinviene la soluzione al problema della personalità giuridica, concludendo che essa non corrisponde ad una finzione, perchè finzione c'è soltanto in quanto si rapporti questa realtà giuridica a un ordine di realtà naturali. Non si tratta di realtà naturale perchè nell'ordine naturale vi sono uomini e cose, non stati, province, comuni, banche, società, ospedali, ecc. Ma, d'altra parte, non si tratta neppure di un mero paravento, di uno schermo che occulti la realtà di singole persona fisiche (teoria individualistica). Nè si parli della semplice destinazione d'un patrimonio ad uno scopo. In ogni caso, in base alla considerazione dello stato attuale della legislazione, non risulta essere più di tanto rilevante domandarsi se un ente sia persona giuridica o meno: importa piuttosto stabilire se l'ente sia dotato o meno di soggettività, se cioè esso possa definirsi in chiave di soggetto. Invertendo l'ordine dei concetti proposti dalla teorica del patrimonio di scopo ed anticipando in qualche misura quanto segue relativamente all'autonomia patrimoniale, si può dire che non vi è soggetto senza patrimonio. Raggiunta la consapevolezza della non equivalenza tra personalità giuridica e soggettività, è stata infine elaborata una distinzione tra persone fisiche e giuridiche da un lato, connotate entrambe da un grado di autonomia patrimoniale qualificato come "perfetto" ed altri soggetti dall'altro, contraddistinti da un'autonomia patrimoniale "imperfetta"nota4. Questo senza che ci si avvedesse della confusione in tal modo operata tra profilo soggettivo (la personalità) e profilo oggettivo (l'autonomia patrimoniale, ossia la capacità in proprio di assumere rapporti giuridici patrimoniali). I due aspetti risultano strettamente interdipendenti, non potendo sussistere soggetto in senso compiuto senza patrimonio. Non si tratta tuttavia di elementi coincidenti. E' ben vero che un certo grado di autonomia patrimoniale è essenziale ai fini di concludere nel senso dell'esistenza di soggettività con riferimento ad una determinata entità. Nel corso della disamina che viene condotta in merito alla soggettività, quando si concluderà per la totale assenza di autonomia patrimoniale di alcune entità rispetto ai soggetti che ne costituiscono il substrato, non potrà se non essere radicalmente negata l'esistenza di un autonomo soggetto giuridico.

Note

nota1

Sostenitore di tale teoria è p.es. Savigny, Sistema del diritto romano attuale, II, Torino, 1886.
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nota2

Cfr. Ferrara, Le persone giuridiche, Torino, 1958. La realtà materiale acquista valore solo in quanto sia oggetto di previsione di una norma di legge. A questo punto il passo verso la teoria pura del diritto è veramente breve. Secondo quest'ultima infatti, l'unica realtà che rileva per il diritto è la norma, e non la realtà naturale e sociale dei soggetti. Si veda Kelsen, La dottrina pura del diritto, Torino, 1966.
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nota3

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.40, per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, parla infatti di substrato, inteso come condizione necessaria per l'esistenza della persona giuridica.
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nota4

Si veda p.es. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.140.
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Bibliografia

  • FERRARA, Le persone giuridiche, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1958
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • KELSEN, La dottrina pura del diritto, Torino, 1966
  • SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, Torino, II, 1886


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