Giudice di Pace di Pisa del 2016 numero 624 (25/07/2016)




Nell’ambito della controversie sui contratti di somministrazione deve essere liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale patito dal consumatore, rimasto vittima di meccanismi prodotti dall’attività seriale di fornitori di servizi come energia elettrica e gas, e che ha indotto in costui uno stato di apprensione determinato dai comportamenti non legittimi laddove il fornitore, con indubbia malafede, abbia dato esecuzione al contratto senza che quest’ultimo si fosse mai perfezionato.

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