Garanzia per l'acquirente (vendita o cessione di eredità)



Secondo il modo di disporre dell'art. 1542 cod.civ. colui che vende un'eredità "senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede".

L'alienante dunque risponde unicamente dell'apertura della successione e della propria qualità ereditaria. Qualora facesse difetto la prima il contratto non potrebbe sottrarsi ad una valutazione in chiave di nullità in relazione alla difettosità dell'oggetto; nel caso in cui l'alienante non fosse erede risponderebbe invece secondo le regole della vendita di cosa altrui nota1. Si noti che devono pur sempre essere tenuti salvi gli effetti di tutela dei terzi aventi causa dall'erede apparente alle condizioni di cui all'art.534 cod.civ..

La garanzia di cui alla norma in considerazione riguarda appunto soltanto la qualità ereditaria e prescinde dalla colpa del venditore, riferendosi unicamente alle ipotesi in cui il venditore non rivesta la qualità di titolare dell'eredità anche in relazione alla oggettiva perdita di essa nota2 . Si pensi al caso di Tizio, nominato erede testamentario, e della scoperta di un testamento di data successiva al primo con il quale sia stato istituito erede un altro soggetto. Oppure ancora al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione da parte di un legittimario pretermesso o leso. In ciascuna di queste eventualità l'alienante sarebbe tenuto nei confronti dell'acquirente a rispondere, indipendentemente dal proprio atteggiamento soggettivo.

Il venditore non risponde, al contrario, nè del valore dei cespiti ereditari, nè del numero o delle qualità degli stessi. Questi aspetti potranno rilevare unicamente se nel contratto fosse stato fatto riferimento specifico ad alcuni beni (con l'indicazione delle caratteristiche) nota3 . Rimane da apprezzare, in questo caso, il significato di tale espresso rinvio, che può condurre a ritenere che la vendita abbia ad oggetto non già l'eredità, bensì una pluralità di beni ereditari. In relazione ad essi si potrà fare applicazione delle norme in tema di garanzia per evizione e per i vizi di cui agli artt.1478 , 1479 , 1480 , 1481 , 1482 , 1483 e 1484 cod.civ..

La garanzia in discorso si applica quando il trasferimento dell'eredità venga effettuato a titolo oneroso. Non è tuttavia da escludere una causa gratuita o liberale: a questo caso si riferisce il II comma dell'art. 1547 cod.civ., ai sensi del quale nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797 cod.civ.. La norma da ultimo citata prescrive che il donante sia tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, soltanto in alcuni casi, consistenti nella espressa promessa della garanzia da parte dell'alienante, nel fatto che l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale di quest'ultimo ovvero in dipendenza della peculiare natura remuneratoria della donazione (oppure quando essa sia controbilanciata dall'apposizione di oneri) nota4 .

Note

nota1

Cfr. Rubino, La compravendita, Milano, 1971, p.147, il quale precisa che l'eventuale situazione soggettiva di colpa dell'alienante renderebbe esperibili nei confronti del medesimo i rimedi propri della responsabilità precontrattuale (artt.1337 ss. cod.civ.). Non si può non rilevare la contraddizione in cui cade l'A. citato: da un lato egli fa leva sull'oggetto della vendita d'eredità concepito come universitas per concludere, in tema di garanzia, che il venditore deve unicamente assicurare la propria qualità ereditaria (ma sarebbe meglio dire l'originaria qualità ereditaria del primo alienante del compendio, che ben potrebbe essere oggetto di alienazioni a catena), dall'altro riferisce della possibilità di praticare il rimedio della rescissione per lesione ultra dimidium (Rubino, op.cit., p.149 e 150, per il quale il rimedio sarebbe perfettamente ammissibile: rileverebbe infatti la circostanza che l'eredità, intesa come complesso, abbia un valore totale inferiore o superiore di oltre la metà del prezzo convenuto, diversamente dovendosi configurare la vendita di eredità come contratto aleatorio). Se tuttavia l'alienazione ha per oggetto l' universitas e non singoli cespiti che, per relationem, sono appartenuti al de cuius , non si vede come possano conciliarsi detti assunti, tra loro antitetici.
top1

nota2

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.205.
top2

nota3

In questo senso Fedele, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957, p.231 e Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.506.
top3

nota4

Così Rubino, op.cit., p.149.
top4

Bibliografia

  • FEDELE, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Garanzia per l'acquirente (vendita o cessione di eredità)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti