Garanzia in caso di condizione risolutiva apposta a disposizione testamentaria, in favore di legatario sotto condizione sospensiva



Ai sensi dell'art. 639 cod. civ. quando la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, ravvisandone l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia (cfr. l'art. 1179 cod. civ. ) a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

La legge appronta una forma di tutela per il caso in cui, una volta eliminata retroattivamente la delazione a favore del soggetto istituito, l'eredità sia devoluta ad un chiamato successivo. La garanzia, di antiche radici, viene a presidiare gli interessi di questi ultimi dato che, nel periodo di pendenza, il chiamato sotto condizione potrebbe malamente amministrare quando non addirittura compiere atti pregiudizievoli alla conservazione dei beni ereditari nota1.

Il procedimento per l'imposizione della garanzia viene disciplinato dall'art. 750 c.p.c. . La norma prevede che l'istanza per l'imposizione di una cauzione è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Costui provvede con ordinanza contro la quale è ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello nota2.

Ulteriore ipotesi in cui risulta praticabile l'imposizione di garanzia è quella di cui all'art. 640 cod. civ. , la cui operatività è legata al fatto che a taluno sia lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo. Ebbene: l'erede onerato può in tal caso essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale. Come appare evidente si tratta di eventualità in cui è presente il rischio per colui che è destinato a subentrare nella disponibilità dei cespiti ereditari della cattiva gestione di chi li abbia amministrati immediatamente dopo l'apertura della successione nota3.

Mancando la prestazione della garanzia imposta dall'autorità giudiziaria, sia nella situazione di cui all'art. 639 cod. civ. , sia in quella di cui al successivo art. 640 cod. civ. , si potrà far luogo alla nomina di un amministratore giudiziario (art. 641 cod. civ. ).

Note

nota1

La prestazione della garanzia rappresenta il mezzo tecnico per contemperare gli interessi dei primi e dei secondi chiamati ed impedisce che questi ultimi possano avvalersi di qualunque altro mezzo di ingerenza nell'attività amministrativa dell'erede condizionato (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico, dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 284).
top1

nota2

Generalmente la garanzia consiste nel deposito di una somma di denaro, ma non si può escludere che il giudice possa privilegiare altra forma di garanzia personale o reale (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p. 247). Si ritiene (Gentile-Di Marco, Le garanzie per le disposizioni condizionali a termine ed il termine nelle disposizioni testamentarie, in Giur. sist. civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1983, p. 142) perciò che detta cautela non possa consistere in una imposizione di limiti ai poteri dell'erede condizionato, il quale potrebbe perdere, in via sanzionatoria, l'amministrazione dei beni nel caso non adempia all'obbligo di prestare la garanzia ex art. 641 cod. civ. .
top2

nota3

Occorre peraltro notare che, mentre in caso di istituzione sottoposta a condizione sospensiva l'art. 640 cod. civ. prevede la possibilità che il testatore dispensi l'onerato dall'obbligo di prestare idonea garanzia, analoga disposizione non è prevista dall'art. 639 cod. civ. . Ciò, lungi dal far ritenere che, nel silenzio della legge, debba ammettersi la dispensa anche in caso di istituzione risolutivamente condizionata, dovrebbe spingerci ad affermare l'impossibilità di prevedere una siffatta dispensa tanto nel caso di lascito a titolo di erede, quanto di legato sottoposto a condizione risolutiva (in questo senso Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Libro II, Torino, 1978, p. 238).
top3

Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GENTILE DI MARCO, Le garanzie per le disposizioni condizionali a termine ed il termine nelle disposizioni testamentarie, Torino, Giur. sist. civ. e comm. dir. da Bigiavi, 1983
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Garanzia in caso di condizione risolutiva apposta a disposizione testamentaria, in favore di legatario sotto condizione sospensiva"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti