Garanzia convenzionale (vendita di beni di consumo)




L'art. 133 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 prevede la possibilità che sia prestata al consumatore una forma di garanzia convenzionale ("ulteriore", a mente dell'art. 128 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 nota1), dal contenuto diverso rispetto a quello previsto dalle norme che precedono. Tale garanzia è vincolante per chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. Viene pertanto riconosciuta efficienza alle indicazioni del fornitore.

La legge tuttavia stabilisce che le relative clausole debbano essere connotate da requisiti contenutistici minimali. Vengono in esame al riguardo:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal paragrafo nel quale sono inserite le norme afferenti alla vendita di beni di consumo e che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati tali diritti;
b) indicazioni chiare e comprensibili circa l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, in essi compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

E' evidente la preoccupazione del legislatore per quelle eventuali clausole che, sotto la specie di fornire una speciale garanzia, in realtà risultino derogatorie dei principi e delle regole disposte con gli artt. 128 e ss. del Codice del consumo . Da questo punto di vista la prescrizione viene a completare il disposto dell'art. 134 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che prevede la nullità di ogni patto che fosse stato stipulato nel tempo che precede alla comunicazione al venditore del difetto di conformità ed inteso ad escludere o limitare, anche indirettamente, i diritti riconosciuti dal paragrafo del Codice qui in considerazione.

Prosegue il III comma dell'art. 133 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 disponendo che, a richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile." Quanto alle modalità di redazione, il testo della garanzia deve essere scritto in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Cosa ne sarebbe di una garanzia che non fosse conforme ai requisiti di cui al II, III e IV comma della norma in considerazione? L'ultimo comma dell'art. 133 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ne afferma comunque la validità: dunque il consumatore potrà continuare ad avvalersene, esigendone l'applicazione.

Note

nota1

L'art. 128 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 definisce il concetto di "garanzia convenzionale ulteriore" come "qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità". Si pensi alla garanzia di "pronto intervento" intesa ad assicurare al compratore il diritto di entrare nella disponibilità di un prodotto sostitutivo entro un lasso di tempo determinato.
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