Garante della Privacy, Provvedimento n. 218


Newsletter 21-27 giugno 2004, Accesso consentito a tutti i dati del defunto, compresi i libretti al portatore in possesso di terzi

Eredi più garantiti dopo l'entrata in vigore del Codice della privacy. Consistenza patrimoniale del defunto, movimentazioni bancarie, saldi, depositi "al portatore", anche se estinti da terzi dopo la data del decesso, sono conoscibili dagli eredi. La banca è tenuta a comunicare i dati in modo chiaro e comprensibile ma con l'accortezza di oscurare eventuali informazioni personali riferite a terzi.
Lo ha stabilito il Garante accogliendo il ricorso di un erede insoddisfatto delle risposte ricevute dalla banca alla quale aveva chiesto più volte informazioni relative al patrimonio del fratello deceduto, titolare di libretti e depositi al portatore estinti dopo la morte dai possessori dei titoli. Nel definire il ricorso, l'Autorità ha sottolineato una recente precisazione introdotta dal Codice della privacy. Dal 1 gennaio 2004, infatti, uno specifico articolo riconosce espressamente l'esercizio di alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso ai dati personali dei defunti "a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (art. 9 decreto legislativo n. 196 /2003). Questa specifica disposizione - ha precisato l'Autorità - conferma analiticamente in favore dell'erede il diritto di proporre istanza di accesso ai dati personali del defunto, ma stabilisce che l'esercizio di tale diritto, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non è condizionato da quanto previsto dal testo unico in materia bancaria. Secondo la banca, infatti, agli eredi spetta lo stesso diritto di accesso che aveva il defunto, ma con il limite dei soli dati inerenti al medesimo. Non potendosi stabilire il momento in cui i libretti sono stati consegnati ad altre persone, questi non "ricadrebbero" nella successione e non sarebbe quindi possibile fornire i dati in essi contenuti.
II Garante ha riconosciuto invece la legittimità della richiesta dell'erede di conoscere anche il contenuto delle movimentazioni bancarie e delle informazioni relative ad eventuali depositi "al portatore".
II ricorrente peraltro non intendeva conoscere dati personali relativi a terzi, ma voleva accedere solo alle informazioni che riguardano il defunto e di cui è conservata traccia tra i documenti e le registrazioni contabili, come confermato dall'istituto di credito.
La banca, attenendosi alle disposizioni del Garante, dovrà fornire al ricorrente, entro pochi giorni, tutte le informazioni richieste trasponendole su un supporto cartaceo o informatico. In caso di difficoltà obiettive, legate alla quantità dei dati e alla loro dislocazione nei vari documenti, l'istituto di credito può permettere all'erede di visionare gli atti o di estrarne copia, avendo comunque cura di oscurare eventuali dati personali riferiti a terzi. Alla banca sono state addebitate anche le spese del procedimento da liquidare direttamente al ricorrente.
(omissis)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Garante della Privacy, Provvedimento n. 218"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti