Futurità dell'oggetto: possibilità e determinabilità del medesimo



Ai sensi dell'art. 1348 cod.civ. "la prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge".

La disposizione sembra avere a che fare sia con il requisito della possibilità dell'oggetto del contratto in relazione alla futurità del medesimo, sia, in rapporto al medesimo aspetto, con la determinabilità di esso nota1.

Varie sono le teorie che spiegano la struttura giuridica del contratto deducente cose future:
  1. secondo i fautori della teoria della condicio juris , il venire ad esistenza del bene varrebbe ad integrare l'evento, una volta verificato il quale, si producono gli effetti del congegno negoziale, per l'innanzi validamente formatosi, ma privo di efficacianota2;
  2. secondo la teoria del contratto a formazione progressiva, il negozio che deduce beni futuri consisterebbe in una fattispecie che si perfeziona solamente in esito alla venuta ad esistenza del bene. Anteriormente a tale momento, pertanto, non vi sarebbe neppure luogo per una distinzione in termini di invalidità o di inefficacia, non potendo neppure ritenersi perfezionato compiutamente l'atto negoziale nota3;
  3. la teoria della completezza del contratto mancante di un elemento necessario per la produzione di alcuni degli effetti concepisce invece l'atto come perfetto, valido e financo efficace in relazione ad alcuni aspetti, rimanendo improduttivo di effetti soltanto relativamente ad altri (es.: il trasferimento del bene, in quanto appunto non ancora esistente)nota4. Secondo tale ultima tesi si producono tutti gli effetti che non siano impediti dall'inesistenza del bene.

Un peculiare modo di considerare la futurità del bene è costituito dalla vendita di cosa futura. Qui abbiamo due fattispecie tra loro nettamente distinte: l'art. 1472 cod.civ. prevede le due figure dell' emptio rei speratae (I comma.), nonchè dell' empio spei (II comma). Il primo è contratto commutativo, il secondo aleatorionota5.

La deducibilità di beni futuri rinviene limiti espliciti nella legge, nonchè limiti impliciti, sistematicinota6. Ad esempio dei primi si può rammentare l'art. 771 cod.civ. che vieta la donazione di beni futuri. Altre volte l'interprete può essere in dubbio. Cosa riferire dell'ammissibilità della costituzione di un pegno su cosa futura? Si faccia attenzione alla natura reale del contratto, per il cui perfezionamento la legge richiede la consegna del bene che ne è oggetto. In giurisprudenza si è fatta strada un'opinione favorevole, sia pure sulla scorta della qualificazione della negoziazione come aventi effetti meramente obbligatori (Cass. Civ., Sez. I, 7257/10).

Per quanto attiene invece ai limiti impliciti, si pensi, ad esempio, al divieto di considerare i beni come derivanti da una futura successione (art.458 cod.civ.); alla determinabilità del bene non esistente. Talvolta la futurità del bene potrebbe infatti venire ad incidere sul detto requisito dell'oggetto del negozio, la cui difettosità è causa di nullità ex art. 1346 cod.civ..

Questo problema ha assunto una particolare importanza in relazione al problema della c.d. fidejussione omnibus, vale a dire il contratto con il quale viene aprioristicamente ceduta una massa indeterminata di crediti futuri.

Note

nota1

Gabrielli, Il contenuto e l'oggetto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.685.
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nota2

Perlingieri, La compravendita di cosa futura, in I negozi sui beni futuri, Napoli, 1962, p.138.
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nota3

Rubino, La fattispecie e gli effetti preliminari, Camerino, 1978, p.90.
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nota4

Scognamiglio, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt.1321-1352), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.364.
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nota5

Gabrielli, op.cit., p.685.
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nota6

Santini-Bortolus, L'oggetto, in I contratti in generale, vol.VI, Torino, 2000, p.136.
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Bibliografia

  • GABRIELLI, Il contenuto e l'oggetto , Torino, I contratti in generale di Gabrielli, 1999
  • PERLINGIERI, La compravendita di cosa futura, Napoli, I negozi sui beni futuri, 1962
  • RUBINO, La fattispecie e gli effetti preliminari, Camerino, 1978
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970

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