Ai sensi dell'art.
1348 cod.civ. "la prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge".
La disposizione sembra avere a che fare sia con il requisito della
possibilità dell'oggetto del contratto in relazione alla futurità del medesimo, sia, in rapporto al medesimo aspetto, con la
determinabilità di esso
nota1.
Varie sono le teorie che spiegano la struttura giuridica del contratto deducente cose future:
- secondo i fautori della teoria della condicio juris , il venire ad esistenza del bene varrebbe ad integrare l'evento, una volta verificato il quale, si producono gli effetti del congegno negoziale, per l'innanzi validamente formatosi, ma privo di efficacianota2;
- secondo la teoria del contratto a formazione progressiva, il negozio che deduce beni futuri consisterebbe in una fattispecie che si perfeziona solamente in esito alla venuta ad esistenza del bene. Anteriormente a tale momento, pertanto, non vi sarebbe neppure luogo per una distinzione in termini di invalidità o di inefficacia, non potendo neppure ritenersi perfezionato compiutamente l'atto negoziale nota3;
- la teoria della completezza del contratto mancante di un elemento necessario per la produzione di alcuni degli effetti concepisce invece l'atto come perfetto, valido e financo efficace in relazione ad alcuni aspetti, rimanendo improduttivo di effetti soltanto relativamente ad altri (es.: il trasferimento del bene, in quanto appunto non ancora esistente)nota4. Secondo tale ultima tesi si producono tutti gli effetti che non siano impediti dall'inesistenza del bene.
Un peculiare modo di considerare la futurità del bene è costituito dalla vendita di cosa futura. Qui abbiamo due fattispecie tra loro nettamente distinte: l'art.
1472 cod.civ. prevede le due figure dell' emptio rei speratae (I comma.), nonchè dell' empio
spei (II comma). Il primo è contratto commutativo, il secondo aleatorio
nota5.
La deducibilità di beni futuri rinviene
limiti espliciti nella legge, nonchè
limiti impliciti, sistematici
nota6. Ad esempio dei primi si può rammentare l'art.
771 cod.civ. che vieta la
donazione di beni futuri. Altre volte l'interprete può essere in dubbio. Cosa riferire dell'ammissibilità della costituzione di un
pegno su cosa futura? Si faccia attenzione alla natura reale del contratto, per il cui perfezionamento la legge richiede la consegna del bene che ne è oggetto. In giurisprudenza si è fatta strada un'opinione favorevole, sia pure sulla scorta della qualificazione della negoziazione come aventi effetti meramente obbligatori (Cass. Civ., Sez. I,
7257/10).
Per quanto attiene invece ai limiti impliciti, si pensi, ad esempio, al divieto di considerare i beni come derivanti da una futura successione (
art.458 cod.civ.); alla determinabilità del bene non esistente. Talvolta la futurità del bene potrebbe infatti venire ad incidere sul detto requisito dell'oggetto del negozio, la cui difettosità è causa di nullità ex art.
1346 cod.civ..
Questo problema ha assunto una particolare importanza in relazione al problema della c.d. fidejussione
omnibus, vale a dire il contratto con il quale viene aprioristicamente ceduta una massa indeterminata di crediti futuri.
Note
nota1
Gabrielli, Il contenuto e l'oggetto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.685.
top1nota2
Perlingieri, La compravendita di cosa futura, in I negozi sui beni futuri, Napoli, 1962, p.138.
top2nota3
Rubino, La fattispecie e gli effetti preliminari, Camerino, 1978, p.90.
top3nota4
Scognamiglio, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt.1321-1352), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.364.
top4nota5
Gabrielli, op.cit., p.685.
top5nota6
Santini-Bortolus, L'oggetto, in I contratti in generale, vol.VI, Torino, 2000, p.136.
top6Bibliografia
- GABRIELLI, Il contenuto e l'oggetto , Torino, I contratti in generale di Gabrielli, 1999
- PERLINGIERI, La compravendita di cosa futura, Napoli, I negozi sui beni futuri, 1962
- RUBINO, La fattispecie e gli effetti preliminari, Camerino, 1978
- SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970