Fusione per incorporazione: procedimenti semplificati



La fusione per incorporazione interviene nella prassi assai più frequentemente di quanto sia dato di poter riscontrare relativamente alla fusione in senso proprio. Il legislatore si è occupato di due specifiche ipotesi di fusione per incorporazione che, date le peculiarità, danno vita a procedimenti semplificati rispetto a quello ordinario. Si tratta dell'incorporazione di una società in altra che ne detenga integralmente le partecipazioni (art. 2505 cod. civ. ), ovvero dell'ipotesi in cui l'incorporante detenga quantomeno il 90% delle partecipazioni dell'incorporanda (art. 2505 bis cod. civ.). Entrambe le norme sono state novellate per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 123/2012.

Formulari clausole contrattuali

Verbale di assemblea straordinaria (fusione per incorporazione di due incorporande, l'una delle quali interamente posseduta dall'incorporante)

Prassi collegate

  • Quesito n. 164-2014/I, Fusione transfrontaliera e applicabilità dell’art. 2505
  • Quesito n. 323-2013/I, Fusione transfrontaliera con società di diritto portoghese ed applicabilità dell’art. 2505
  • Quesito n. 104-2012/I, Fusione societaria, acquisto delle proprie partecipazioni ed applicabilità delle semplificazioni ex art. 2505 cc
  • Quesito n. 6078/I, Fusione per incorporazione e riduzione dei termini ex art. 2503 tramite prestazione di fideiussione
  • Quesito n. 5954/I, Fusione per incorporazione di società straniera in società italiana

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