Fusione di società irregolari



In conformità ai principi ispiratori della riforma del 2003 si ritiene ammissibile, sebbene l'ipotesi non sia stata espressamente prevista dal legislatore, una fusione cui partecipino società irregolari.

Tale ipotesi era ritenuta impraticabile a cagione dell'impossibilità di iscrivere la delibera di fusione nel registro delle imprese, ciò che impediva l'adempimento del fondamentale obbligo di pubblicità imposto dal legislatore a garanzia dei terzi nota1.

In effetti, ai sensi dell' 2504 bis cod. civ. , l'efficacia della fusione decorre dal momento dell'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 cod. civ. : nel caso di società irregolare, non essendo possibile adempiere all'obbligo d'iscrizione, sarebbe impossibile determinare il momento dal quale la fusione stessa acquisterà efficacia nota2.

Il problema è venuto meno con l'introduzione dell'art. 8 della Legge 580/1993 e del relativo regolamento di attuazione recato dal D.P.R. 581/1995.

La norma in commento ha infatti istituito una sezione speciale del registro delle imprese in cui le società semplici hanno l'obbligo di iscrivere sia il contratto associativo, sia le eventuali modifiche successivamente apportate allo stesso.

Coerentemente con quanto previsto dal citato art. 8 della Legge 580/1993, la novellata disciplina introdotta dal D. Lgs. 6/2003, prevede espressamente le operazioni di fusione cui partecipino società semplici per le quali, peraltro, è imposto l'obbligo di iscrizione della delibera di fusione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 2502 bis cod. civ. .

Atteso che per le società di persone non iscritte trovano applicazione le disposizioni dettate per le società semplici, alle quali, come detto, è applicabile la disciplina sulla fusione, ne segue l'applicabilità di tale disciplina anche alle società irregolari.

Note

nota1

Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 58/89 .
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nota2

Parzialmente diverso si prospettava il caso in cui alla fusione partecipasse una società irregolare ed una società regolare: in tale caso infatti almeno una delle due società partecipanti sarebbe stata in grado di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa, soddisfacendo il diritto dei terzi interessati (in primis i creditori) di venire a conoscenza dell'operazione. Pur essendosi la giurisprudenza manifestata contraria all'ammissibilità di questa ipotesi, parte della dottrina era di contrario avviso: a tal proposito, Morano Zini (1991) osservava:"... L'articolo 2501 cod. civ. regola genericamente la fusione senza escludere alcun tipo di società. Se, quindi, tutte le società possono partecipare alla fusione, gli articoli 2502 e ss. cod. civ. devono essere, necessariamente, interpretati in modo coerente con l'articolo 2501 cod. civ. . Essi, perciò, trovano piena applicazione solo quando partecipino alla fusione società appartenenti ad un tipo le cui delibere devono essere iscritte nel registro delle imprese (ed eventualmente omologate ove si tratti di società di capitali). Ne consegue che la fusione a cui partecipino (anche, ma non solo) società semplici (o irregolari ndr) è ammissibile sebbene non espressamente disciplinata dagli articoli 2501 e ss. cod. civ." La stessa tendenza si ritrova anche in: Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1999, p. 899; Tantini, Il bilancio di esercizio, Padova, 1985.
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Bibliografia

  • FERRARA JR-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1999
  • TANTINI Giovanni, Il bilancio d'esercizio, Padova, 1985

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