Funzione del capitale sociale nella società in nome collettivo



Non del tutto perspicua è la funzione del capitale sociale nelle società a base personale. Una prima utilità in un certo senso basilare è quella di approntare una base patrimoniale per consentire alla società di esercitare l'attività corrispondente all'oggetto sociale nota1. In questa direzione muovono i nn. 6 e 7 dell'art. 2295 cod.civ. individuando, tra gli elementi da indicare nell'atto costitutivo, tutti i conferimenti (la cui compiuta individuazione richiede anche la specificazione del valore e dei criteri di valutazione), comprese le prestazioni consistenti nella mera opera nota2.

Una seconda più pregnante funzione che ordinariamente viene annessa al capitale sociale è quella di costituire una garanzia per i creditori sociali e, più in generale, per tutti coloro che abbiano a contrattare con la società. Allo scopo di meglio comprendere il concetto giova introdurre la distinzione tra patrimonio e capitale. Mentre con il primo termine si vuol significare l'insieme di tutte le poste attive e passive facenti capo alla società in un dato momento (si pensi ai beni mobili, agli immobili, ai crediti, ai macchinari, ai diritti di privativa quali marchi, brevetti, invenzioni; ai debiti verso banche e fornitori, dipendenti, alle rate relative a canoni di locazione finanziaria, al contenuto economico delle obbligazioni contratte verso terzi, etc.), la nozione di capitale corrisponde invece a quella parte del patrimonio resa indisponibile in quanto "cristallizzata" in una certa misura non modificabile, se non seguendo determinate procedure. In altre parole, ipotizzando che, nella fase costitutiva della società, i soci abbiano conferito in denaro somme pari a 1000, questa precisamente sarà la misura del capitale sociale. Essa soltanto inizialmente corrisponderà anche alla misura del patrimonio facente capo alla stessa. E' infatti di tutta evidenza che, sol considerando le spese di costituzione dell'ente sociale, già un istante dopo quest'ultimo si ritroverà con un patrimonio di consistenza non coincidente con l'indicazione nominale del capitale. Premesse queste osservazioni, appare chiara la funzione del capitale sociale. Una volta terminato l'esercizio sociale, vale a dire il ciclo economico annuale al termine del quale è possibile distribuire ai soci l'utile di gestione, sarà possibile effettuare una comparazione contabile tra l'insieme delle poste attive e quello delle poste passive nota3. Registrandosi un'eccedenza delle prime rispetto alle seconde (nel cui ambito dovrà essere computato anche il capitale sociale) si potrà dire tecnicamente raggiunto un utlle; diversamente dovendosi registrare una perdita nota4. Sono questi i concetti che presiedono alla formulazione dell'art. 2303 cod.civ. , ai sensi del quale nè può farsi luogo a ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti, nè, verificandosi una perdita del capitale sociale, gli utili non possono essere ripartiti fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente nota5. Come meglio si dirà in sede di disamina separata di tale disposizione, non appare del tutto chiaro l'orientamento del legislatore sul punto. Se una rigorosa tutela dell'integrità del capitale sociale a presidio della garanzia dei terzi costituisce un elemento cardinale nella disciplina delle società di capitali, a proposito delle quali si registra una responsabilità dei soci limitata ai conferimenti, non altrettanto si può dire per le società di persone (con speciale riferimento a quelle in nome collettivo). Per queste ultime infatti la garanzia patrimoniale per i creditori non tanto è spesso costituita dalla solidità economica della società, quanto dalla responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci. Ecco allora che questo particolare aspetto della funzione del capitale sociale non può certamente essere considerato uno snodo fondamentale, pur dovendosi rilevare come l'ulteriore indice normativo di cui all'art. 2306 cod.civ. (ai sensi del quale la riduzione del capitale sociale vede la possibilità per i creditori sociali di introdurre un meccanismo di opposizione) conduce ancora una volta nella direzione di cui qui si è fatto cenno. In via di sintesi, è possibile concludere nel senso che il codice abbia approntato una difesa del capitale sociale per così dire "minimale", preoccupandosi unicamente che i soci non procedano avventatamente al rimborso dei conferimenti effettuati (anche semplicemente distribuendosi utili non effettivi: art. 2303 cod.civ. ) ovvero sciogliendosi dagli impegni precedentemente assunti.

Una terza funzione cui può adempiere la nozione del capitale sociale è quella di "misuratore" della partecipazione di ciascun socio agli utili di esercizio ed alla quota finale di liquidazione. Da questo punto di vista opera il criterio suppletivo di cui all'art. 2263 cod.civ. che, dettato in materia si società semplice, è applicabile in via generica a tutte le società a base personale in difetto di accordi diversi. La norma pone una presunzione semplice di proporzionalità tra i conferimenti eseguiti da ciascuno dei soci e la parte a loro spettante nei guadagni e nelle perdite. Ne segue che un rilevante apporto alla formazione del capitale della società darà luogo per il singolo socio ad un altrettanto importante riflesso patrimoniale delle sorti delle vicende economiche della società.

Le considerazioni svolte sulla funzione del capitale sociale nella società in nome collettivo, estensibili anche alla società in acomandita semplice (con il limite della dicotomia tra posizione del socio accomandante e del socio accomandatario) non costituiscono mero esercizio teorico. esse infatti sono in grado di influenzare in qualche misura le risposte operative sollecitate dall'assenza di una specifica disciplina relativamente alle operazioni sul capitale differenti dalla riduzione per esuberanza.

Note

nota1

Nella società in nome collettivo il capitale pare svolgere, in maniera più stringente rispetto a quanto accada per la società semplice, la funzione di assicurare un ordinato svolgimento dell'attività sociale. La formazione di esso sarebbe volta a tutelare non solo l'interesse dei soci, ma anche quello dei terzi: Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1999, p.77; Bussoletti-Fazzutti, voce Società in nome collettivo, in Dig. disc. priv., p. 297.
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nota2

Un tempo elemento di cospicua differenziazione tra società di persone e società di capitali, la possibilità di conferire l'opera non è più tale all'esito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario. L'art. 2346 cod.civ. (per le società per azioni) e l'art. 2464 cod.civ. (per le società a responsabilità limitata) permettono al socio di conferire in società anche opere e servizi. Si badi al fatto che non è prevista alcuna relazione di stima sul valore di siffatti conferimenti, a differenza di quanto si può invece osservare relativamente ai beni in natura ed ai crediti. Nè viene indicato come determinare il valore dei conferimenti in opere o servizi, ciò che ha una diretta influenza sulla formazione del capitale sociale.
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nota3

L'emergere dell'interesse dei terzi connesso con la natura commerciale del tipo di società comporta altresì l'elevazione a regola inderogabile dell'obbligo a carico degli amministratori di tenuta delle scritture contabili secondo quanto prescritto dall'art. 2302 cod.civ. . Si tratta di un obbligo che riguarda tutte le società a nome collettivo, anche se in concreto la società non esercita una attività commerciale. Solo così si ritiene si debba interpretare la norma, altrimenti priva di senso in quanto meramente reiterativa di ciò che già l'art. 214 cod. civ. prevede ed impone per tutte le società commerciali. Buonocore, Società in nome collettivo, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1995, p.343.
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nota4

Il motivo per il quale la misura del capitale sociale deve, nell'ambito della c.d. "partita doppia" essere annoverato tra le passività (in maniera assai poco intuitiva per chi fosse relativamente a digiuno di tenica ragionieristica) deve essere ricercato proprio nel concetto di indisponibilità di esso (nel senso di non ditribuibilità sotto forma di utile. Un esempio varrà a chiarire il nodo. Se una società avente un capitale sociale di 1000 al termine del primo anno di attività si ritrova una patrimonio formato da macchinari per 1800, crediti verso clienti per 500 e passività verso benche e fornitori per 1400 non può certo dirsi in utile. Infatti sommando l'attivo si perviene ad un totale di 2300 (1800+500), mentre le passività ascendono a 1400. La differenza tra attivo e passivo, pari a 900 non costituisce utile in quanto è comunque inferiore all'importo di 1000, vale a dire all'originario capitale sociale di cui era fornita la società all'inizio della propria attività. Ecco perchè il detto importo deve andare ad incrementare le poste passive. Nella nostra esemplificazione dunque a 1400 dovrà addizionarsi 1000, per un totale di 2400. Come ora appare di tutta evidenza, paragonando l'attivo di 2300 con il passivo di 2400 si scopre che, terminato l'esercizio, la società presenta un passivo di 100, non potendosi pertanto addivenire ad una ditribuzione di utili. L'indicazione della misura del capitale nel passivo risponde dunque all'esigenza di renderlo indisponibile, salvaguardandone l'integrità a protezione sia dei creditori sociali, sia della funzionalità della società.
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nota5

La disposizione garantisce tanto i terzi quanto la stessa società assicurando con la preservazione del patrimonio sociale il regolare ed ordinato svolgimento dell'attività della società: Bavetta, La società in nome collettivo, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol. XVI, Torino, 1985, p.141.
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Bibliografia

  • BAVETTA, La società in nome collettivo, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 16, t. II, 1985
  • BUONOCORE, Società in nome collettivo, Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 1995
  • BUSSOLETTI-FAZZUTTI, Società in nome collettivo, Dig. disc. priv., XIV, 1997
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Torino, II, 1999

Prassi collegate

  • Quesito n. 225-2014/I, Conferimento di usufrutto in società di persone in pendenza di altro usufrutto sullo stesso bene
  • Quesito n. 101-2012/I, Costituzione di snc, conferimento di azienda in parte a capitale e in parte a riserva
  • Quesito n. 233-2011/I, Società di persone e versamento del capitale

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