Formalità conseguenti all'accettazione beneficiata: art. 2 reg. l.n. e codice civile



L'art. 484 cod.civ. prescrive che la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario va inserita nel registro delle successioni; l'art. 52 disp.att.cod.civ. si sofferma a dettare formalità minuziose per detta iscrizione pur non ponendo termini per l'effettuazione della pubblicità.

L'art. 1, n. 3, l.n. dispone invece che le dichiarazioni con beneficio d'inventario non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nel registro tenuto dalla cancelleria.

Fa eco alla legge notarile l'art. 2 reg.not. , il quale fa invece carico al notaio di inviare la dichiarazione di accettazione, ai fini dell'inserzione nel registro delle successioni, in originale ed entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento.

Quest'ultima norma prevede una disciplina imperniata sui seguenti aspetti:

- obbligo del notaio di provvedere all'iscrizione;

- termine di 10 giorni per l'adempimento di quest'obbligo;

- deposito in originale della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

L'art. 52 disp.att.cod.civ. predetto sembra prescrivere una disciplina in netto contrasto con detto art.2 reg.not. dal momento che prevede:

- l'atto in questione come obbligo per il cancelliere, come semplice onere per la parte;

- nessun termine ai fini dell'iscrizione;

- deposito della dichiarazione di accettazione in copia e non in originale.

Si può agevolmente constatare un contrasto tra il modo di disporre del codice e delle disposizioni di attuazione relative da un lato e legge notarile con regolamento dall'altro. Occorre considerare due distinti aspetti:

  1. mentre la l.n. afferma che l'accettazione di eredità beneficiata non acquista efficacia se non dal giorno dell'inserzione nel registro delle successioni, il codice civile non fa menzione dell' efficacia dell'iscrizione;
  2. mentre l'art. 2 reg.not. fa carico al notaio di inviare la dichiarazione di accettazione, ai fini dell'inserzione nel registro delle successioni, in originale ed entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento, l'art. 52 disp.att.cod.civ. prescrive l'invio in copia e non prefissa termini. In entrambi i casi è da ritenersi, sulla scorta di dottrina e di giurisprudenza, che il codice civile abbia abrogato in merito sia la legge che il regolamento notarile.

Viene infatti osservato che il codice civile costituisce una legge successiva alla legge notarile, con pari dignità di fonte di produzione di norme giuridiche e che, per il fatto della consecuzione cronologica e dell'aver posto una nuova e completa regolamentazione della materia in discussione, deve ritenersi abrogativa della legge precedente, ex art. 15 preleggi nota1.

Seguendo questa opinione, la mancata inserzione nel registro di successione non produrrebbe effetti negativi sull'efficacia del negozio di accettazione, il quale dunque conserverebbe tutti gli effetti che gli sono propri.

In difetto di esecuzione delle formalità non sarebbe soltanto possibile per l'erede procedere al pagamento dei creditori e dei legatari ed alla liquidazione concorsuale dell'eredità.

In senso contrario si pone quella dottrina nota2 che sembra accordare carattere speciale alla norma del regolamento della legge notarile, con questo manifestando un'opinione orientata alla sua attuale permanenza in vigore: ciò pur senza aver risolto il rilevato contrasto tra il regolamento notarile e l'art. 52 disp.att.cod.civ..

Quando infatti seguendo quell'opinione si sostiene che in tutti i casi l'iscrizione nel registro delle successioni avviene d'ufficio, giacchè per un verso il cancelliere e per l'altro verso il notaio, hanno l'obbligo di provvedere all'iscrizione, viene a perdere di significato l'espressione contenuta nell'art. 52 , capoverso, disposizioni di attuazione del codice civile: "l'iscrizione è fatta su istanza di parte" allorquando la dichiarazione di accettazione non sia ricevuta dal cancelliere .

Non si può, peraltro, ritenere come non scritta una norma, dando la prevalenza ad una norma precedente, di inferiore valore: l'art. 2 reg.not. contrasta infatti come detto con l'art. 52 disp.att. cod.civ.: non resta pertanto altra soluzione che quella di ritenere la prima norma abrogata dalla seconda.

Questa conclusione appare giustificata sotto un altro profilo: allorquando la legge notarile introdusse la competenza del notaio in questa materia, previde anche la costitutività dell'iscrizione nel registro, costitutività che ora non può più dirsi vigente, dovendo al contrario ritenersi perfetta la dichiarazione di accettazione una volta che sia stato stipulato il relativo atto nota3.

Sotto il vigore della precedente costruzione era pertanto logico che il regolamento prevedesse l'obbligo del notaio in ordine all'effettuazione dell'iscrizione: in tal modo si faceva carico al notaio di completare una fattispecie complessa che si reggeva su due elementi entrambi essenziali: la dichiarazione di accettazione e l'iscrizione nel registro.

Con il nuovo codice civile, i due momenti della fattispecie sono stati previsti in modo autonomo: in primo luogo esiste il negozio di accettazione, produttivo di effetti giuridici per se stesso; si pone, in seguito, il problema dell'iscrizione.

Essa costituisce obbligo per il cancelliere ed un semplice onere per colui che ha fatto la dichiarazione, giacchè la pubblicità in discorso è soltanto "notizia" ed il suo difetto impedisce solo il decorso dei termini per il soddisfacimento isolato e concorsuale dei creditori nota4 .

Non vi è pertanto più motivo per ritenere ancora persistente l'obbligo del notaio: nè esso potrebbe ritrarsi dal modo di disporre dell'art. 2671 cod.civ. , dettato in tema di trascrizione: la norma infatti svolge una funzione di carattere fiscale.

Note

nota1

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.191; Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p.197.
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nota2

Così Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, p.122.
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nota3

Sul tema della natura non costitutiva dell'iscrizione nel registro si confrontino, tra gli altri, Natoli, op.cit., p.146; Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.306.
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nota4

In questo senso Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.266.
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Bibliografia

  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969


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