Formalità della scheda (testamento segreto)



Ai sensi dell'art. 605 cod.civ. la carta sulla quale sono stese le disposizioni (o quella che serve da involto) viene sigillata dal notaio che poi fa sottoscrivere l'atto di ricevimento pure al testatore ed ai due testimoni, oltre a sottoscriverlo anch'egli, che ne è l'autore.

La scheda (cioè la carta sulla quale sono stese le disposizioni), a differenza di quanto si può riferire per il testamento olografo, può non essere autografa. Essa può pertanto essere stata compilata anche da un terzo ovvero dal testatore, con mezzi meccanici o elettronici nota1. Il testatore deve invece effettuare la propria sottoscrizione in calce alle disposizioni. Questo a patto che egli sappia (= conosca) scrivere e possa (= sia concretamente in grado) sottoscrivere. Diversamente (vale a dire se egli non sa o non è in grado di scrivere) il testatore deve dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto, nonché la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si deve fare menzione nell'atto di ricevimento.

Ai sensi dell'art. 604 cod.civ. colui che non sa (= non conosce) o non può (= non è concretamente in grado) leggere non può fare testamento segreto. Si pensi ad un analfabeta o ad un cieco: costui dovrà fare ricorso al testamento pubblico nota2. Si noti che, come detto, all'inverso il testamento segreto, a differenza dell'olografo, può essere fatto anche da chi non sa (= non conosce) o non può (= non è in grado) scrivere.

Quello che conta è che il testatore sappia (= conosca) e possa (= sia in grado) leggere: egli deve infatti avere la possibilità di controllare quello che è stato scritto da altri.

Se la scheda è stata scritta dal testatore deve essere sottoscritta da lui alla fine delle disposizioni. Qualora invece la scheda sia stata compilata, in tutto o in parte da altri, o con mezzi meccanici, oltre alla sottoscrizione alla fine, a garantire che non vengano aggiunti fogli nota3 che il testatore non ha visto, è prescritta la sottoscrizione in ciascun mezzo foglio (unito o separato) (Tribunale di Napoli 15/03/1997 ).

Non occorre la data: il testamento prende infatti data dal verbale di ricevimento nota4. Nel caso in cui il testatore avesse apposto sulla scheda una data differente da quella che risulta dal verbale di ricevimento prevarrà quest'ultima.

Note

nota1

Conforme Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.74. Se la compilazione può essere opera di un terzo, diversamente deve dirsi per l'attività di consegna. Essa occorre sia fatta direttamente dal testatore, cui è preclusa la possibilità di avvalersi di mandatari o di nunzi: Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.893.
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nota2

Salva forse la possibilità che il cieco scrivesse o facesse scrivere la scheda in caratteri rilevati (che egli potrebbe leggere con il tatto) e fosse capace di apporre la sua firma, nel qual caso potrebbe concludersi per la validità del testamento segreto così redatto: in questo senso Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1978, p.146.
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nota3

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1964, p.200. Questo rigore formale si giustifica con la necessità di garantire al testatore piena e sicura contezza del documento, controllando l'opera del terzo ed impedendo, o quantomeno rendendo più difficile, la sostituzione o l'inserzione fraudolenta di parte dell'atto. L'eventuale mancanza di siffatte sottoscrizioni determinerebbe non già la mera annullabilità, bensì la nullità del testamento. Laddove infatti il legislatore parla di mancanza di sottoscrizione si deve ritenere si riferisca all'intero procedimento di sottoscrizione, che in questo caso presuppone una pluralità di sottoscrizioni (così Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.151).
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nota4

Quest'ultima data, apposta dal notaio, sarà autentica e valida a tutti i fini: Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.846.
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Bibliografia

  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

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