Forma e pubblicità della accettazione e della rinuncia



Sia l'accettazione sia l'eventuale rinunzia all'ufficio di esecutore testamentario sono assoggettate ad una speciale forma e ad un conseguente adempimento pubblicitario. Stabilisce al riguardo il I comma dell'art. 702 cod.civ. che i predetti atti devono risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e devono essere annotate nel registro delle successioni.

E' opinione prevalente che il formalismo di cui sopra (consistente in una dichiarazione scritta fatta per l'appunto presso la cancelleria del tribunale competente ovvero in un atto pubblico notarile o, ancora, in una scrittura privata autenticata) costituisca un requisito essenziale per la validità e l'efficacia tanto dell'accettazione quanto della rinunzia nota1 . Ciò in relazione al principio di solennità che informa le disposizioni in materia di successioni a causa di morte (Cass. Civ. Sez. II, 4930/93 ). Ne discende che, quando l'accettazione non dovesse procedere secondo il procedimento in parola, l'esecutore non potrebbe essere considerato ritualmente investito dell'ufficio e gli atti compiuti dal medesimo dovrebbero essere considerati privi di efficacia.D'altronde l'annotazione nel registro delle successioni ha il fine di porre i terzi, che dovessero avere a che fare con l'esecutore, in grado di conoscere l'esistenza ed i poteri del medesimo.

Secondo un'opinione (cfr. Tribunale di Lecce, 20/01/2010) dalla rinunzia che il soggetto nominato esprimesse allo scopo di ricusare l'incarico, occorrerebbe distinguere la rinunzia effettuata dall'esecutore successivamente all'intervenuta accettazione dell'ufficio. In quest'ultima ipotesi non sarebbe indispensabile la forma prevista dalla norma in esame, potendo la detta rinunzia desumersi anche dal contegno tenuto dall'esecutore. L'impostazione, probabilmente ispirata anche all'aspetto pratico legato alla nomina, nella fattispecie concretamente all'attenzione del Giudice, di una pluralità di esecutori, è difficilmente condivisibile, palesandosi in contrasto con elementari esigenze di certezza del diritto.

Note

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Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm. cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.455; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.III, Milano, 1948, p.542; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.391.
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Bibliografia

  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, I, 1947
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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