Forma e pubblicità dell'atto di trasferimento dell'azienda



L'art. 2556 cod. civ. prescrive, per quanto attiene alle imprese soggette a registrazione, che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento della relativa azienda, devono essere provati per iscritto, fatta salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda. La necessità della forma scritta prospettata dalla norma in esame è dunque stabilita ad probationem tantum nota1 .

La salvezza che la citata norma prevede in relazione all'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto si intende riferita al caso in cui dell'azienda faccia parte un bene immobile: in tal caso si tratterà di forma ad substantiam actus ai sensi dell'art. 1350 cod. civ. nota2.

La norma sta anche a richiamare l'attenzione sul tipo di contratto: è sufficiente ricordare la necessità dell'atto pubblico in caso di donazione dell'azienda, di conferimento della stessa in una società per azioni, di immissione nella comunione fra i coniugi ex art. 210 cod. civ. .

La regola dettata dall'art. 2556 cod. civ. , dunque, prescindendo dal riferimento alla forma determinata per relationem ai particolari beni dedotti nell'azienda, ha un valore esclusivamente probatorio, nel senso che le parti del contratto di cessione non potranno avvalersi della prova testimoniale per dimostrare l'esistenza del negozio (art. 2725, I comma, cod. civ. ).

Nell'ipotesi in cui, a causa del difetto di forma, non si attui il trasferimento di un qualche elemento componente il complesso aziendale, deve ritenersi che la cessione dell'azienda possa ugualmente essere reputata valida, allorchè tale elemento non rivesta natura essenziale.

Ciò, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ. , secondo il quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

Il requisito formale in discorso deve inoltre essere valutato con riferimento al regime pubblicitario, come risulta per effetto della c.d. legge Mancino (Legge 310/93).

Il II comma dell'art. 2556 cod. civ. (come modificato dalla legge predetta) prescrive, infatti, che i "contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante".

Ne segue che, sia pure ai fini dell'effettuazione della pubblicità, che si pone tuttavia come necessaria, la semplice forma scritta non è più sufficiente, dovendo l'atto essere autenticato da notaio o confezionato per atto pubblico nota3.

Esiste dunque una discrasia tra I e II comma dell'art. 2556 cod. civ. .

In base alla combinazione tra le dette norme può ricostruirsi la seguente situazione:

- trasferimenti di azienda afferenti a imprese non commerciali, dunque non soggette a registrazione:
  • forma libera (anche verbale);
  • nessun regime pubblicitario;

- trasferimenti di azienda relativi ad imprese commerciali:
  • forma scritta ad probationem;
  • obbligo di registrazione e, conseguentemente, di forma consistente in scrittura privata autenticata o atto pubblico. Occorre osservare che il trasferimento dell'azienda potrebbe attuarsi anche a causa di morte, in forza di successione tanto legittima quanto testamentaria: in ogni caso dovrebbe esser data pubblicità del trasferimento nota4.

Si discute quale sia la condizione giuridica di colui che subentra a vario titolo nella titolarità di una quota dell'azienda, indipendentemente dalla gestione o dalla cogestione della stessa (Cass. Civ. Sez. I, 4053/93 ). Sembra in proposito che debba esser tenuta distinta la mera contitolarità dei cespiti che danno vita all'azienda dall'aspetto gestorio, della pratica conduzione dell'azienda.

Cosa dire nell'ipotesi in cui della cessione dell'azienda non venga data pubblicità nelle forme prescritte dalla legge? Al riguardo è stato deciso nel senso della persistenza della responsabilità del cedente in relazione alle obbligazioni contratte dal cessionario. Ciò ogniqualvolta il terzo in buona fede, perchè ignaro della cessione, abbia ritenuto ragionevolmente di aver trattato con il cedente o con un suo rappresentante (Cass. Civ. Sez. III, 2838/05).

Note

nota1

In proposito, è opportuno ricordare che, vigendo in precedenza con riferimento al sistema pubblicitario, il regime transitorio predisposto dagli artt. 100 e 101 disp.att.cod.civ., non erano soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, mentre gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, erano soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale.
Oltre che ai piccoli imprenditori, la regola di forma, secondo un orientamento pressochè pacifico (cfr. Galgano, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. V, Torino, 1997, p.1418), non si applicherebbe agli imprenditori agricoli.
Non era in precedenza applicabile, invece, per espressa disposizione dell'art. 100, disp.att. , il II comma dell'art. 2556 cod. civ. , il quale prevede che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento o il godimento dell'azienda debbano essere denunciati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla conclusione del contratto.
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nota2

Conforme l'opinione della dottrina: cfr.Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1997, p. 100 e Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p. 155.
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nota3

Così anche Spada, La "legge Mancino" e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzioni di polizia, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1994, pp. 283 e ss.; Ruggiero-Tondo, Appunto nel trasferimento d'azienda ex legge 310 del 1993, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1994, pp. 353 e ss.; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 1275.
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nota4

Opinione analoga è espressa da Barbero, Il sistema di diritto privato, Torino, 1993, p. 875.
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Bibliografia

  • GALGANO, Torino, Comm. Cendon, V, 1997
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • JAEGER, DENOZZA, Appunti di diritto commerciale: impresa e società, Milano, 1997
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • RUGGIERO TONDO, Appunto nel trasferimento d'azienda ex legge 310 del 1993, Riv. dir. comm.e dir.gen.obbl., 1994
  • SPADA, La "legge Mancino" e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzioni di polizia, Riv.dir.comm.e dir.gen.obbl., 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 1037-2014/I, Forma dell’autorizzazione del comitato dei creditori di cui all’art. 182 L. fallimentare

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