Forma e pubblicità dell'atto costitutivo (società in accomandita semplice)



Manca una specifica norma che assuma in considerazione i requisiti formali dell'atto costitutivo di società in accomandita semplice. Si applica dunque, in forza del rinvio dell'art. 2315 cod. civ. , la normativa prevista per la società in nome collettivo, vale a dire, nella fattispecie, l'art. 2296 cod. civ. , ai sensi del quale l'atto costitutivo della società, munito di sottoscrizione autenticata ovvero una copia autentica del medesimo (nell'ipotesi in cui sia stato stipulato per atto pubblico) deve essere depositato ai fini dell'iscrizione, da eseguirsi a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale nota1. Si tratta, come si ribadisce, di uno specifico formalismo, presupponente necessariamente la scritto, previsto per finalità pubblicitarie (ad regularitatem). Non è escluso che la forma scritta ad substantiam sia inoltre prevista in considerazione della natura dei beni conferiti (es.: beni immobili).

Quanto precisato non basta. E' infatti indispensabile rispetto al tipo costituito dalla società in accomandita semplice che nell'atto costitutivo siano indicate le due tipologie di soci degli accomandanti e degli accomandatari. Si tratta di un requisito essenziale per la determinazione del tipo sociale prescelto, anche se non è necessario che il detto elemento risulti espressamente da formule sacramentali, dovendo tuttavia desumersi con sufficiente chiarezza dal contesto dell'atto (art. 2316 cod. civ. ).

L'eventuale mancata indicazione della duplice tipologia dei soci determinerebbe non tanto la nullità della società, quanto la qualificazione della stessa come società semplice o in nome collettivo, data la residualità di queste fattispecie quando vengano rispettivamente esercitate un'attività non commerciale o avente natura commerciale nota2 .

Note

nota1

Parimenti applicabile alla società in accomandita sarà la prescrizione di cui all'art. 2298 cod. civ. , relativa alla pubblicità delle limitazioni del potere rappresentativo (Cass. Civ. Sez. II, 1884/95 ).
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nota

nota2

Di Sabato, La società in accomandita semplice, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. XVI, Torino, 1985, p. 173.
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Bibliografia

  • DI SABATO, La società in accomandita semplice, Torino, Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, XVI, 1985

Prassi collegate

  • Quesito n. 157-2011/I, Oggetto sociale, procacciatore d'affari

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