Forma e perfezionamento dell'accordo (mandato di credito)



La legge non assume in considerazione la forma del mandato di credito che, pertanto, si configura come contratto a forma libera nota1. Il problema si può tuttavia porre a livello probatorio. Come dar conto infatti, osservati i limiti alla prova testimoniale di cui agli artt. 2725 e ss. cod.civ. , dell'intervenuta conclusione di un mandato di credito perfezionato verbalmente?

La questione è comunque meramente teorica, dal momento che appare difficile che accordi di questa specie, destinati a concretizzarsi nell'erogazione di un finanziamento, vengano assunti in difetto di una compiuta disciplina scritta.

Quanto alle modalità di perfezionamento del vincolo contrattuale si disputa circa l'ammissibilità del modulo di formazione del consenso di cui all'art.1333 cod.civ. (proposta cui segue il mancato rifiuto dell'oblato)nota2 .

La scarsa e non recente giurisprudenza che sul punto appare orientata in senso affermativo (Cass.Civ. 1433/1974 ) ha espresso un'opinione invero non condivisibile. Non giova infatti l'accostamento del mandato di credito alla fidejussione (sulla scorta del fatto che, in esito all'accettazione dell'incarico da parte del mandatario, il mandante assume nei di lui confronti la veste del fidejussore di un debito futuro). Quello che unicamente conta è verificare se dalla fattispecie sorgano obbligazioni a carico di una sola parte, ciò che può essere negato per il mandato di credito. Da esso scaturisce infatti in capo al mandatario l'obbligazione di fare credito al terzo, in capo al mandante quella appunto di rispondere, a garanzia del debito del terzo, quale fidejussorenota3 .

Note

nota1

Analogamente Franceschetti-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.604.
top1

nota2

Si esprime a favore dell'applicabilità della modalità prevista dall'art.1333 cod.civ. anche al  mandato di credito Bozzi, La fideiussione, le figure affini e l'anticresi, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, 1985, p.274.
top2

nota3

In questo senso anche Fragali, Della fideiussione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1962, p.535 e Mazzoni, Lettere di padronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo, in Banca, borsa e titoli di credito, II, 1984, p.349.
top3

 

Bibliografia

  • BOZZI, La fideiussione, Milano, 1985
  • FRAGALI, Della fideiussione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1962
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • MAZZONI, Lettere di padronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo, Banca, borsa e titoli di credito, II, 1984

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Forma e perfezionamento dell'accordo (mandato di credito)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti