Forma della vendita di titoli di credito



La legge non prevede in tema di vendita a termine di titoli di credito alcun particolare requisito formale.  Ne discende che tale negoziazione possa essere perfezionata con atto scritto ovvero anche oralmente nota1. Quando la negoziazione viene conclusa in borsa (ma non è escluso che il sistema possa venire applicato anche nella contrattazione tra privati) viene utilizzato uno specifico supporto cartaceo denominato "fissato bollato". Esso consiste in un foglietto di carta filigranata, il cui acquisto postula il pagamento (in una misura minima) dell'imposta di bollo sui contratti di borsa, composto da due parti staccabili l'una dall'altra. Ciascuna di queste parti viene compilata con il testo del contratto, sottoscritta da ciascuna delle parti ed eventualmente integrata nella bollazione in relazione al corrispettivo della vendita. In esito alla conclusione della vendita, acquirente e venditore trattengono una delle due parti del fissato bollato, la cui rilevanza si manifesta sia fiscalmente sia ai fini esecutivi e probatori.

Note

nota1

Conforme Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.183.

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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988

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