La vendita dell'eredità deve, ai sensi dell'
art.1543 cod.civ.,
essere effettuata per atto scritto a pena di nullità. Si tratta di un formalismo ad substantiam actus che prescinde dalla considerazione della natura dei singoli cespiti ereditari. Non importa se nell'asse ereditario si rinvengono soltanto beni mobili o crediti (la cui alienazione non importerebbe l'adozione della forma scritta). Comunque il trasferimento dell'eredità deve procedere per iscritto. La ratio della disposizione viene comunemente indicata nella rilevanza dell'atto e delle conseguenze che scaturiscono da esso, con speciale riferimento alla responsabilità dell'acquirente per i debiti ereditari (
art.1546 cod.civ.)
nota1.
Il predetto requisito formale potrebbe non essere sufficiente a sortire l'effetto della piena
opponibilità esterna dell'atto di trasferimento dell'eredità. Si pensi al caso in cui nel compendio ereditario vi siano crediti, beni immobili, beni mobili registrati, in relazione ai quali occorra dare corso a particolari formalità (notificazione della cessione ex art.
1265 cod.civ., trascrizione nei registri immobiliari ex art.
2643 cod.civ.). E' questo il motivo per il quale il II comma dell'
art.1543 cod.civ. prevede che il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità
nota2 .
Note
nota1
Cfr. la Relazione al Codice civile n.678 e la concorde dottrina: Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.143 e Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, MIlano, 1995, p.43. A giudizio di Fedele, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957, p.200, inoltre, il formalismo soddisferebbe anche un'esigenza di facilitazione della prova.
top1nota2
Analogamente Rubino, op.cit., p.144 e Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.188, il quale sottolinea come la successiva trascrizione dell'atto debba necessariamente essere preceduta da un atto di specificazione dei beni.
top2Bibliografia
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- FEDELE, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971