Forma della dispensa dalla collazione



Quanto alla forma della dispensa dalla collazione (art. 737 cod.civ.) occorre anzitutto rilevare che nessuna questione si pone con riferimento all'ipotesi in cui essa sia contenuta in una donazione o in un testamento, atti qualificati da una rigorosa disciplina formale nota1. La prima eventualità è la più frequente, ma non si può escludere che la dispensa sia prevista anche in un atto di ultima volontà: l'eliminazione dell'espressa menzione di cui all'art. 737 cod.civ. (nel quale si parlava di un donante o di un testatore) sostituita dal termine "defunto" in esito all'emanazione della legge di riforma del diritto di famiglia (l. 1975 n.151) non sembra possedere uno specifico significato.

Cosa riferire della dispensa effettuata al di fuori sia di una donazione sia di un testamento, vale a dire una dispensa cronologicamente successiva ad una donazione, tuttavia non contenuta in un atto di ultima volontà?

Sembra ammissibile che il disponente possa dar vita ad un atto contenente soltanto la dispensa dalla collazione: a questo proposito vi è chi trae argomento dalla differenza tra essa e il contenuto tipico della donazione per negare (sulla scorta di un immanente principio di libertà delle forme) l'indispensabilità per la dispensa dei requisiti formali propri della donazione nota2 e chi, al contrario, reputa invece che la dispensa debba essere connotata dal rigore formale proprio della liberalità inter vivos nota3.

La questione è strettamente collegata rispetto a quella dell'ammissibilità di una dispensa tacita. Si noti che, a differenza di quanto viene specificato al III comma dell'art. 564 cod.civ., relativamente alla dispensa dall'imputazione ex se, che viene qualificata come espressa, l'art. 737 cod.civ. è muto al riguardo.

La giurisprudenza reputa la dispensa tacita o implicita pienamente ammissibile: conseguentemente sarà possibile desumere anche da elementi estrinseci, addirittura dalla condotta complessiva tenuta dal donante, se la liberalità debba intendersi effettuata con dispensa dall'obbligo della collazione (Cass.Civ. Sez. II 1100/77 ) nota4.

Si è giunti a configurare una dispensa implicita nella vendita simulata dissimulante una donazione. La volontà del disponente di mantenere nascosta la liberalità con particolare riferimento ai coeredi non potrebbe infatti non manifestare un parallelo intento di liberare il donatario dall'obbligazione ex lege di effettuare la collazione. Si è tuttavia correttamente osservato che non è possibile meccanicamente collegare al fatto stesso della dissimulazione della donazione una automatica dispensa. Occorrerà verificare caso per caso il fine che il donante intendeva perseguire: si avrà dispensa tacita se l'indagine dovesse evidenziare che, nell'ipotesi specifica, la simulazione è stata effettivamente compiuta (anche) allo scopo di porre la liberalità al riparo dalla collazione (Cass.Civ. Sez. II 3045/75 ).

Che cosa dire infine della clausola con cui il donante stabilisce che l'attribuzione viene effettuata in conto di legittima e, per l'eventuale eccedenza, sulla disponibile? In giurisprudenza si è deciso che in essa non è detto che sia implicita una dispensa dalla collazione, perché a questa sono sottoposti tutti i beni donati tanto quelli a valere sulla legittima, quanto quelli a valere sulla disponibile (Cass.Civ. Sez. II 726/79 ).Stante la pratica possibilità di ricostruire interpretativamente una dispensa tacita, potrebbe agevolmente desumersi la validità di una dispensa derivante da un atto separato, non avente i requisiti formali della donazione o del testamento nota5. Si pensi a Tizio, il quale dopo aver donato senza dispensa un immobile a Caio, uno dei tre figli, successivamente confeziona una scrittura dattiloscritta nella quale aggiunge la dispensa dalla collazione facendo riferimento alla precedente donazione.

Note

nota1

E' evidente che in questi casi la dispensa rivestirà le medesime forme richieste per l'atto in cui sia inserita: Forchielli, voce Collazione, in Enc.giur.Treccani, vol.VI, 1988, p.4; così anche Andrini, La dispensa dalla collazione e dall'imputazione, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p.140.
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nota2

Sono di questo parere Burdese, Della divisione ereditaria, in Trattato di dir.civ., dir. da Vassalli, vol.XII, 1982, p.310 e Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.339.
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nota3

Si esprimono per questa seconda tesi Giannatasio, Della collazione, in Comm.cod.civ., Torino, 1970, p.112, Azzariti-Martinez-Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.684 e Gazzara, voce Collazione, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.337.
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nota4

Contraria ad ammettere una dispensa tacita è quella parte della dottrina che sostiene la necessità della sussistenza dei requisiti formali propri della donazione (giacché essa rappresenta indubbiamente per il donatario una liberalità) o della forma testamentaria, in quanto disposizione patrimoniale avente una rilevanza essenzialmente mortis causa (Gazzara, cit., p.338, Mignoli, Se la dispensa dalla collazione debba essere espressa, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1949, p.83, Cicu, La divisione ereditaria, Milano, 1948, p.114).
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nota5

Analogamente Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.743. E' infatti necessario che "la dispensa tacita dalla collazione risulti non già da indizi vaghi ed incerti, bensì da un'implicita manifestazione di volontà del disponente ovvero da fatti concludenti che rivelino inequivocabilmente l'intenzione del de cuius di escludere, in relazione ad una data donazione, l'obbligo della collazione" (De Michel, Il fondamento della collazione e la dispensa di cui all'art.737 c.c., in Giur.it., 1996, vol. I, p.274).
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Bibliografia

  • ANDRINI, La dispensa dalla collazione e dall'imputazione, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • BURDESE, Della divisione ereditaria, Trattato Vassalli, XII, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CICU, La divisione ereditaria, Milano, 1947
  • DE MICHEL, Il fondamento della collazione, Giur. it., I, 1996
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • FORCHIELLI, Collazione, Enc. giur. Treccani
  • GAZZARA, Collazione, Enc. dir., VII
  • GIANNATASIO, Della collazione, Torino, Comm. cod. civ., 1970
  • MIGNOLI, Se la dispensa dalla collazione debba essere espressa, Milano, Riv. trim. e proc. civ., 1949

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