Forma della dispensa dall'imputazione ex se



La dispensa dall'imputazione ex se deve essere, ai sensi del III comma dell'art. 564 cod.civ., espressa nota1.
Non è dunque consentita una dispensa tacita, desumibile interpretativamente dall'emergenza di fatti concludenti ovvero dichiarazioni di una diversa volontà dalla quale desumere l'intento del disponente (Cass.Civ. Sez. II 3852/83) nota2.
Ciò premesso non è indispensabile l'utilizzo di speciali formule: è sufficiente l'espressione di una volontà del disponente chiaramente indirizzata a conseguire l'effetto di far gravare il lascito effettuato a favore del legittimario sulla porzione disponibile, fermo ed impregiudicato dunque il diritto di costui di conseguire anche la porzione legittima.

La dispensa può essere contestuale all'atto liberale, donazione o testamento (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22097/2015): in queste ipotesi viene sostanzialmente ad assumere il ruolo di una disposizione rafforzativa rispetto al lascito al quale si riferisce. Si reputa che la dispensa possa anche intervenire in via autonoma e successiva: qualora venga posta in essere con apposito atto tra vivi successivo dovrà, secondo l'opinione preferibile nota3 , sempre rivestire ad substantiam actus la forma solenne della donazione dal momento che essa viene a configurare una liberalità ulteriore.



Note

nota1

Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1984, p.392.
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nota2

Analogamente Casulli, La dispensa dalla collazione delle liberalità palliate con la forma del contratto oneroso o per interposizione di persona, in Riv.dir.civ., 1941, I, p.19 e Cassisa, In tema di dispensa dalla collazione e dall'imputazione ex se, in Giust.civ., 1957, p.910.
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nota3

Cfr. Andrini, La dispensa dalla collazione e dall'imputazione, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p.144.
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Bibliografia

  • ANDRINI, La dispensa dalla collazione e dall'imputazione, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • CASSISA, In tema di dispensa dalla collazione e dall'imputazione ex se, Giust.civ., 1957
  • CASULLI, La dispensa dalla collazione delle liberalità palliate con la forma del contratto oneroso o per interposizione di persona, Riv. dir. civ., I, 1941
  • MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria,, Milano, Trattato Cicu-Messineo, 1984

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