Forma della clausola compromissoria



Ai sensi dell'art. 808 cod.proc.civ. la clausola compromissoria (quand'anche introduca un arbitrato di tipo irrituale, ai sensi dell'art. 808 ter cod.civ. , introdotto per effetto della novellazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40 ) deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi del I e II comma dell'art. 807 cod.proc.civ.. Quest'ultima norma prevede che il compromesso debba essere fatto per iscritto a pena di nullità: si tratta pertanto di un formalismo vincolato ad substantiam actus che riguarda anche soltanto la singola clausola dedotta in qualsiasi contratto, indipendentemente dalla necessità o meno per quest'ultimo di una forma speciale nota1 .

Viene altresì prescritto che l'oggetto della controversia debba essere determinato: non sono conseguentemente ammissibili riferimenti di carattere vago e non specifico.

Il II comma dell'art. 807 cod.proc.civ. contiene la precisazione in base alla quale il requisito della forma scritta si intende rispettato anche quando la volontà delle parti venga espressa per telegrafo o per telescrivente. A questi dispositivi sono stati equiparati gli ulteriori strumenti disponibili secondo le tecnologie più recenti (si consideri la contrattazione per via telematica).

Quando una clausola compromissoria sia contenuta in un contratto predisposto da uno soltanto dei contraenti ovvero nell'ambito di condizioni generali di contratto, trovano applicazione le prescrizioni di cui agli artt. 1341 , 1342 cod.civ.: si impone pertanto l'adozione dell'ulteriore formalità consistente nella sottoscrizione separata della clausola vessatoria (Cass. Civ. Sez. I, 4351/93 ; Cass. Civ. Sez. I, 1343/76 ) nota2.

E' il caso di rilevare che analoghe considerazioni non potevano essere reiterate in tema di clausola compromissoria afferente ad arbitrato internazionale nota3.A questo proposito l'art. 833 cod.proc.civ. (attualmente abrogato per effetto del predetto D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.40) nel delinearne la nozione, prescriveva che, qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, almeno una delle parti risiedesse o avesse la propria sede effettiva all'estero oppure qualora dovesse essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni ordinarie avrebbero subito le deroghe di cui al capo VI del titolo VIII del libro IV del codice di rito, intitolato "Dell'arbitrato internazionale".Quanto alla forma della clausola compromissoria l'art. 833 cod.proc.civ. disponeva che essa, pur anche quando inserita in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari, non fosse soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.Il II comma della riferita disposizione affermava inoltre la validità della clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che fossero recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti avessero avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Va infine rilevato come, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003, portante riforma del diritto societario, l’unica tipologia di clausola compromissoria ammessa negli atti costitutivi delle società (ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) è quella che contempla l'arbitrato rituale e la scelta del decisore ad opera di un organismo neutrale. Ogni diversa clausola sarebbe affetta da nullità (Cass. Civ., Sez. I, 22008/2015, che la giurisprudenza si è affrettata a definire come "sopravvenuta" in riferimento alla precedente validità della stessa (Cass. Civ., Sez. I, 15841/2015).

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1204.
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nota2

In tal senso Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 255; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 359; Gabrielli, Clausola compromissoria e contratti per adesione, in Riv.dir.civ., 1993, vol. I, p. 557. In particolare quest'ultimo A. individua la ratio della previsione "nel particolare sfavore che connota le clausole dirette a sottrarre le liti, relative al contratto, al giudice ordinario, il quale soltanto offre le maggiori garanzie di imparzialità e garantisce un processo a costi relativamente bassi rispetto a quelli normalmente necessari per l'intervento di un organo arbitrale".
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nota3

A questo riguardo vedi Mandrioli, Corso di diritto processuale civile. Appendice di aggiornamento con riguardo alla l. 5 gennaio 1994 n. 25 che modifica la disciplina dell'arbitrato , vol. III, Torino, 1994, p. 41 e ss.. In giurisprudenza cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 11261/92; Cass. Civ. Sez. I, 1765/86 top3

Bibliografia

  • GABRIELLI, Clausola compromissoria e contratti per adesione, Riv.dir.civ., I, 1993
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile. Appendice di aggiornamento con riguardo alla l. 5 gennaio 1994 n. 25 che modifica la disciplina dell'arbitrato, Torino, III, 1994
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970

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