Forma dell'atto costitutivo di società in nome collettivo



La redazione per iscritto dell'atto costitutivo di società in nome collettivo deve essere effettuata mediante atto scritto autenticato nelle sottoscrizioni ovvero per atto pubblico. Il detto formalismo viene contemplato dall'art. 2296 cod. civ. per finalità pubblicitarie. La norma infatti dispone che l'atto costitutivo della società munito di sottoscrizione autenticata ovvero una copia autentica del medesimo (nell'ipotesi in cui sia stato stipulato per atto pubblico) deve essere depositato ai fini dell'iscrizione, da eseguirsi a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Si può dunque riferire dei requisiti di cui sopra in chiave di forma ad regularitatem, stante la funzionalità dello stessa alla registrazione ed all'iscrizione della società nel registro delle imprese (Cass. Civ. Sez. I, 3275/96 ; Cass. Civ. Sez. I, 4569/92 ). A riprova di ciò si consideri che l'atto costitutivo di una società in nome collettivo per il tramite di una semplice scrittura privata sprovvista di autenticazione delle sottoscrizioni sarebbe pur sempre valido ed efficace. Di esso non potrebbe tuttavia darsi iscrizione nel registro delle imprese, con la conseguenza della irregolarità della società.nota1. A quest'ultimo riguardo è il caso di precisare che, nel tempo precedente l'attuazione del registro delle imprese, non poca rilevanza possedeva il fenomeno delle società di persone irregolari. Tra queste ultime si distingueva tra società irregolari tout court e società irregolari enunciate in scrittura privata sottoposta a registrazione. Quest'ultimo adempimento costituiva il necessario presupposto per l'iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la Camera di commercio. La detta iscrizione era funzionale al rilascio di licenze di commercio e ad altre evidenze amministrative. Il venir meno del registro ditte e del registro delle società (tenuto presso la cancelleria di ogni Tribunale), confluiti nel registro delle imprese, ha chiuso un periodo transitorio durato mezzo secolo (vale a dire dall'emanazione del codice civile al 1993).

Le cose dette non eliminano la possibilità che l'atto costitutivo della società debba essere stipulato per iscritto ad substantiam. Questo accade ogniqualvolta esso sia imposto per relationem in dipendenza della natura dei conferimenti da eseguire. Quando essi abbiano ad oggetto la proprietà o altro diritto reale concernente bene immobile infatti non può non trovare applicazione la norma cardine di cui all'art. 1350 cod. civ. . A rigore i requisiti formali concernerebbero soltanto il conferimento: essi tuttavia si comunicano all'intero atto ogniqualvolta il bene, per il cui conferimento è necessario l'atto scritto, sia essenziale al raggiungimento del fine sociale (Cass. Civ. Sez. I, 5761/81 ). Inoltre la forma scritta si palesa funzionale anche alla necessaria effettuazione della pubblicità consistente nella trascrizione.

nota

Note

nota1

1

Pacifica tra gli interpreti la considerazione della funzione della forma richiesta dalla legge ai soli fini della iscrizione: cfr. per tutti Galgano, Diritto Commerciale, II. Le società, Bologna, 1982, p. 371.
top1

nota

Bibliografia

  • GALGANO, Diritto commerciale II, Le società, Bologna, II, 1982

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Forma dell'atto costitutivo di società in nome collettivo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti