Forma del contratto estimatorio




La legge non prevede per il contratto estimatorio alcuna prescrizione formale: ne segue la possibilità di una valida stipulazione di esso anche oralmente ovvero per facta concludentia .

Esiste comunque la possibilità che la natura dell'oggetto del contratto venga indirettamente ad influenzarne il regime formale. Si pensi ai beni mobili iscritti in pubblici registri. La forma scritta non é indispensabile ai fini della validità o dell'efficacia del contratto, bensì allo scopo di permetterne la trascrizione nei pubblici registri (e, mediatamente, l'opponibilità ai terzi: si vedano gli artt. 2644 , 2659  e 2683 cod.civ. ).

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