Forma del contratto di subfornitura



Ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 giugno 1998, n. 192, il contratto di subfornitura deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Si tratta pertanto di un formalismo espressamente previsto dalla legge come ad substantiam nota1.

Il II° comma della riferita disposizione precisa, eliminando eventuali dubbi, che costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica.

Il dettato normativo non si limita a stabilire la indispensabilità della forma scritta: prevede altresì gli elementi che devono essere specificati (e che quindi si reputa debbano essere investiti del formalismo).

Tali, ai sensi del IV e V comma dell'art. 1 l.cit.:

  1. i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
  2. il prezzo pattuito per beni o i servizi, prezzo che deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto;
  3. i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento. Quando la subfornitura abbia luogo secondo modalità esecutive continuate o periodiche, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore nelle forme previste dal I comma dell'art. 2 , applicandosi quanto nella stessa norma previsto .

Assumeremo inoltre in separata considerazione due ulteriori aspetti, l'uno afferente alla forma, l'altro all'invalidità della subfornitura.

Il II comma della norma apri in esame straordinariamente prevede una condotta fattuale del subfornitore conforme ad una proposta scritta del committente avente i requisiti formali già esaminati, condotta che viene ex lege considerata importare la conclusione di un contratto perfezionato per iscritto nota2.

Il I comma apri prescrive invece che, anche quando il contratto è nullo, il subfornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.

Note

nota1

Critico nei confronti della scelta del legislatore Gioia, La subfornitura nelle attività produttive. Un approccio alla nuova normativa, in Corriere Giuridico, 1998, n.8, p.884, secondo cui meglio sarebbe stato prevedere, anziché una forma ad substantiam, una forma ad probationem o sanzionare la mancanza di forma come un'inefficacia relativa come previsto dall'art.1469 quinquies cod.civ. (norma attualmente abrogata che rinviene nell'art.36 del Codice del consumo analoghe prescrizioni) .
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nota2

Si tratta cioè di una deroga alla necessità della forma scritta ad substantiam (cfr.Gioia, cit. p.884).
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Bibliografia

  • GIOIA, Un approccio alla nuova normativa, Corriere Giuridico, 8, 1998


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