Forma del contratto di anticresi



Ai sensi del n.7 dell'art. 1350 cod.civ. il contratto di anticresi deve essere stipulato per iscritto. Si tratta di un formalismo ad substantiam actus, il cui difetto importa la nullità della negoziazione.

Giova osservare l'assoluta peculiarità della prescrizione formale in considerazione rispetto a quella delle altre figure di diritto personale di godimento. Per quanto attiene alla locazione, infatti, l'art. 1350 cod.civ., al numero 8 ha optato per l'assoggettamento al rigore della forma scritta (e del regime pubblicitario della trascrizione) soltanto quando la durata sia superiore a nove anni. Nulla è stato previsto per il comodato avente ad oggetto beni immobili, che potrebbe essere stipulato anche verbalmente.

Come anche in altri casi, è invece dubbia la questione relativa alla forma dell'eventuale rinunzia che il creditore anticretico faccia relativamente al proprio diritto. Il problema è strettamente dipendente da quello, più generale, dell'esistenza nel nostro ordinamento di un principio di collegamento formale (c.d. forma per relationem) nota1.

Note

nota1

Chi ritiene che i negozi collegati ed accessori (tra cui la rinunzia) richiedono la medesima forma prescritta per il negozio principale sostiene la necessità della forma scritta ad substantiam (nonchè il susseguente assoggettamento dell'atto abdicativo alle formalità della trascrizione) anche per la rinuncia all'anticresi (così Tedeschi, voce Anticresi, in N.sso Dig.it., vol.I, 1968, p.657). Chi invece preferisce far leva sull'immanente ancorchè non codificato principio della libertà delle forme, in mancanza di una espressa valutazione da parte del legislatore, ritiene che la rinuncia non sia sottoposta ad alcun speciale requisito formale (in questo senso Fragali, Anticresi, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1974, p.170 e Tucci, voce Anticresi, in Dig.disc.priv, 1987, p.346).

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Bibliografia

  • FRAGALI, Anticresi, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, IV, 1974
  • TEDESCHI, Anticresi, N.sso Dig. it., 1968
  • TUCCI, Anticresi, Dig.disc.priv., 1987

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