Forma del contratto autonomo di garanzia



Il contratto autonomo di garanzia è una negoziazione atipica: nessun vincolo di natura formale è dunque richiesto ai fini del perfezionamento del medesimo. Nella prassi, a scopo eminentemente probatorio, è comunque invalso l'uso di utilizzare una forma scritta. Al più si tratterà di un requisito formale convenzionale ex art.1352 cod.civ. , che si presumerà dunque voluto per la validità dell'atto nota1.

Le parti potranno anche prevedere una particolare forma per la richiesta di escussione della garanzia da parte del beneficiario. Anche in relazione a tale aspetto può venire in considerazione un patto afferente all'aspetto formale, al quale potrà applicarsi la norma predetta. In caso di successiva inosservanza da parte del creditore beneficiario del predetto requisito, pur pattiziamente previsto, sarà giustificato l'eventuale rifiuto del garante in ordine a onorare la garanzia  nota2.

Note

nota1

De Nictolis, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998, p.101.
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nota2

Dogliotti e Figone, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, vol.II, Torino, 2002, p.330.
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Bibliografia

  • DE NICTOLIS, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998
  • DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 2002

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