Il contratto autonomo di garanzia è una negoziazione atipica: nessun vincolo di natura formale è dunque richiesto ai fini del perfezionamento del medesimo. Nella prassi, a scopo eminentemente probatorio, è comunque invalso l'uso di utilizzare una forma scritta. Al più si tratterà di un requisito formale convenzionale ex
art.1352 cod.civ. , che si presumerà dunque voluto per la validità dell'atto
nota1.
Le parti potranno anche prevedere una particolare forma per la richiesta di escussione della garanzia da parte del beneficiario. Anche in relazione a tale aspetto può venire in considerazione un patto afferente all'aspetto formale, al quale potrà applicarsi la norma predetta. In caso di successiva inosservanza da parte del creditore beneficiario del predetto requisito, pur pattiziamente previsto, sarà giustificato l'eventuale rifiuto del garante in ordine a onorare la garanzia
nota2.
Note
nota1
De Nictolis, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998, p.101.
top1nota2
Dogliotti e Figone, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, vol.II, Torino, 2002, p.330.
top2 Bibliografia
- DE NICTOLIS, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998
- DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 2002