Ai sensi del III comma dell'art.
1284 cod.civ. gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati
per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Si tratta di un formalismo richiesto dalla legge
ad substantiam, il cui difetto cagiona l'inefficacia della pattuizione, producendo conseguentemente effetto la regola dispositiva della debenza dei meri interessi nella misura legale
nota1 . Anche in questa ipotesi peraltro possono applicarsi i principi in tema di determinabilità dell'oggetto del contratto, in base ai quali, ad esempio, si può ritenere efficace la clausola che, ai fini della determinazione del saggio di interesse, faccia rinvio ad elementi estrinseci, tuttavia oggettivi (Cass. Civ. Sez. II,
9518/87 ; Cass. Civ. Sez. I,
9227/95 )
nota2.
La conferma del riferito carattere del formalismo si può rinvenire nell'opinione giurisprudenziale in forza della quale, essendo la forma dello scritto costitutiva del diritto, non gioverebbe una scrittura in funzione ricognitiva di una intervenuta pattuizione verbale (Cass. Civ. Sez. III,
2690/87 )
nota3.
Occorre peraltro rilevare come la determinazione per iscritto degli interessi ultralegali non implichi che il documento negoziale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse, bensì anche il semplice richiamo, operato per iscritto, a prestabiliti criteri o elementi estrinseci, obiettivamente e sicuramente individuabili, come le condizioni usualmente praticate dalle banche (Cass. Civ. Sez. III,
22898/05 ; Cass. Civ. Sez. I,
7627/97 ). Viene a questo proposito in esame il problema, rilevante sia alla stregua del modo di disporre della norma qui in considerazione, sia con riferimento al requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art.
1346 cod.civ., dell'ammissibilità del riferimento per relationem agli usi bancari
nota4.
Note
nota1
Conformi Marinetti, Interessi, in N.sso Dig.it., vol.VIII, 1962, p.868 e Libertini, Interessi, in Enc.dir., vol.XXII, 1972, p.127. Alla nullità della clausola il legislatore ha inteso porre una mitigazione stabilendo che l'inosservanza della disposizione non travolge l'intero contratto, ma determina la semplice riduzione del tasso di interessi alla misura legale (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.715).
top1nota2
Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.192.
top2nota3
La ratio dell'
art.1284 cod.civ. si rinviene nella necessità di responsabilizzare il debitore in ordine alla misura degli interessi quando questi siano stati stabiliti in misura superiore al tasso legale: si può allora ragionevolmente sostenere che questa tutela del debitore sia soddisfatta solo attraverso la sottoscrizione della clausola o del testo del contratto in cui la clausola è inserita (Teti, Il mutuo, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.675 e Bianca, cit., p.191).
top3nota4
Analogamente Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Tratt. dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p.565.
top4Bibliografia
- LIBERTINI, Interessi, Enc.dir., XXII, 1972
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MARINETTI, Interessi, N.sso Dig.It., VIII, 1962
- QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, Trattato Rescigno, Obbliogazioni e contratti -I-, IX, 1999
- TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985