Ai sensi dell'art.
1978 cod.civ. la cessione dei beni ai creditori deve essere effettuata
per iscritto sotto pena di nullità. Occorre osservare che questa disposizione si applica indipendentemente dalla natura dei beni che costituiscono oggetto del contratto in esame. Qualora tra i cespiti vi siano beni immobili diverrà altresì operativa la norma di cui all'art.
2649 cod.civ.: l'atto dovrà essere assoggettato alla formalità della trascrizione. Una simile disposizione è dettata anche per il caso in cui oggetto di cessione siano beni mobili registrati: l'art.
2687 cod.civ. prevede analogamente l'espletamento della trascrizione negli opportuni registri (P.R.A., registro navale, registro aeronautico).
La prescrizione del formalismo
ad substantiam per la cessione dei beni ai creditori non può certamente essere considerata un'applicazione del principio generale di cui all'
art.1350 cod.civ.
nota1, non soltanto perché è disposta indipendentemente dalla natura dei beni (mobili o immobili) del debitore
nota2, ma anche tenuto conto della natura del contratto. Nonostante l'utilizzo del termine cessione, non si tratta di un atto avente efficacia traslativa, bensì di un'autorizzazione, di un mandato, in relazione al quale potrebbe esser al più evocato il principio del collegamento formale di cui all'
art.1392 cod.civ.
nota3.
Note
nota1
Contra Francario, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Padova, 1999, p.1823.
top1nota2
Così Sotgia, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di dir.civ., dir. da Vassalli, IX, 3, Torino, 1957, p.61.
top2nota3
Miccio, voce Cessione dei beni ai creditori, in Enc.dir., VI, 1960, p.834.
top3 Bibliografia
- FRANCARIO, Padova, Comm.Cod.civ. dir. da Cendon, IV, 1999
- MICCIO, Cessione dei beni ai creditori, Enc. dir., VI, 1960
- SOTGIA, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, IX, 1957