Forma ad substantiam dell'atto costitutivo di ipoteca



L'art. 2821 cod.civ. richiede che l'atto negoziale con il quale viene concessa la garanzia ipotecaria (che si può considerare perfezionata soltanto in forza dell'iscrizione ex art. 2808 cod.civ. ) debba rivestire la forma della scrittura privata o dell'atto pubblico a pena di nullità.

Si tratta dunque di un requisito formale previsto ad substantiam actus, ciò che del resto costituisce la regola in tema di costituzione di diritti reali immobiliari.

Occorre rimarcare che la norma in esame prevede la concessione dell'ipoteca in virtù di una semplice dichiarazione unilaterale, concepita come atto negoziale promanante dal debitore. Si tratta di un fenomeno assai singolare che sembra in qualche modo costituire un'eccezione rispetto al principio di cui all'art. 1987cod.civ. , ai sensi del quale le promesse unilaterali devono ordinariamente ritenersi inefficaci a determinare l'insorgenza di obbligazioninota1.

L'atto di concessione dell'ipoteca (sia nella modalità unilaterale ovvero in quella bilaterale) deve necessariamente individuare il bene immobile oggetto della garanzia reale, con le precise indicazioni afferenti al comune in cui è sito, alla natura di esso, ai dati catastali, alle coerenze. Per i fabbricati in corso di costruzione i dati non possono che riguardare il terreno su cui insistono (art. 2826 cod.civ. ).

E' infine il caso di rilevare che ai fini dell'iscrizione non è sufficiente la mera forma dello scritto. Se il titolo per l' iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l' ipoteca deve essere infatti autenticata ovvero accertata giudizialmente (art. 2835 cod.civ. )nota2.

Ai sensi del II° e del III° comma di quest'ultima norma il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d' un notaio, una copia autenticata. L' originale o la copia rimane in deposito nell' ufficio dei registri immobiliari.

Note

nota1

Analoga considerazione in Fragali, voce Ipoteca, in Enc.dir., XXII, 1972, p.753.
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nota2

Così anche Gorla, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1962, p. 243, il quale nota che l'art.2821 considera l'atto di concessione d'ipoteca soltanto nei rapporti tra le parti del negozio di concessione, unilaterale o contrattuale, e non come titolo per ottenere l'iscrizione.
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Bibliografia

  • FRAGALI, Ipoteca, Enc.dir.
  • GORLA, Del pegno. Delle ipoteche, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1962

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