Forma ad probationem



Con il termine forma ad probationem si intende evocare il requisito formale necessario ai soli fini della prova dell'atto. L'atto compiuto senza il requisito formale non è nullo: di esso non se ne può dar la prova se non mediante confessione ovvero giuramento decisorio nota1. Il requisito formale è dunque necessario, ma non indispensabile. Il difetto di esso cagiona l'impossibilità di darne conto per il tramite della prova testimoniale e di presunzioni (cfr.II comma art. 2725 cod. civ. in relazione al n. 3 dell'art. 2724 cod. civ. ) nota2.

Varie sono le ipotesi previste dalla legge:

  • art. 1742 cod. civ. : contratto di agenzia;
  • art. 1846 cod. civ. : patto di utilizzazione delle cose date in pegno nell'anticipazione bancaria;
  • art. 1919 cod. civ. : consenso a stipulare contratto di assicurazione per il caso di morte di un terzo (da parte di quest'ultimo);
  • art. 1928 cod. civ. : contratti generali di riassicurazione;
  • art. 1967 cod. civ. : transazione;
  • art. 2596 cod. civ. : limiti contrattuali della concorrenza;
  • art. 1417 cod. civ. : accordo simulatorio, con la sola eccezione del caso in cui sia illecito il negozio dissimulato;
  • art. 2556 cod. civ. : trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda relativa ad impresa soggetta a registrazione;
  • quest'ultima ipotesi risulta particolarmente complessa in seguito all'intervento della c.d. legge Mancino n. 310 del 1993 in forza della quale detti atti in forma pubblica, ovvero privata autenticata, devono, a cura del notaio rogante, essere depositati nel registro delle imprese;
  • art. 110 della legge 633/41: trasferimento del diritto patrimoniale d'autore.
  • artt.35 e 42 del D .Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30, dettati rispettivamente in tema di contratto di lavoro intermittente e ripartito.


Note

nota1

Giorgianni, voce Forma degli atti, in Enc. dir., p. 992.
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nota2

Liserre, voce Forma degli atti, in Enc. Giur. Treccani, p. 2.
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Bibliografia

  • GIORGIANNI, Forma degli atti, Enc. dir.
  • LISERRE, Forma degli atti, Roma, Enc.giur.Treccani, XIV, 1988

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