Con il termine forma
ad probationem si intende evocare il requisito formale necessario ai soli fini della prova dell'atto. L'atto compiuto senza il requisito formale non è nullo: di esso non se ne può dar la prova se non mediante confessione ovvero giuramento decisorio
nota1. Il requisito formale è dunque necessario, ma non indispensabile. Il difetto di esso cagiona l'impossibilità di darne conto per il tramite della prova testimoniale e di presunzioni (cfr.II comma art.
2725 cod. civ. in relazione al n. 3 dell'art.
2724 cod. civ. )
nota2.
Varie sono le ipotesi previste dalla legge:
- art. 1742 cod. civ. : contratto di agenzia;
- art. 1846 cod. civ. : patto di utilizzazione delle cose date in pegno nell'anticipazione bancaria;
- art. 1919 cod. civ. : consenso a stipulare contratto di assicurazione per il caso di morte di un terzo (da parte di quest'ultimo);
- art. 1928 cod. civ. : contratti generali di riassicurazione;
- art. 1967 cod. civ. : transazione;
- art. 2596 cod. civ. : limiti contrattuali della concorrenza;
- art. 1417 cod. civ. : accordo simulatorio, con la sola eccezione del caso in cui sia illecito il negozio dissimulato;
- art. 2556 cod. civ. : trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda relativa ad impresa soggetta a registrazione;
- quest'ultima ipotesi risulta particolarmente complessa in seguito all'intervento della c.d. legge Mancino n. 310 del 1993 in forza della quale detti atti in forma pubblica, ovvero privata autenticata, devono, a cura del notaio rogante, essere depositati nel registro delle imprese;
- art. 110 della legge 633/41: trasferimento del diritto patrimoniale d'autore.
- artt.35 e 42 del D .Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30, dettati rispettivamente in tema di contratto di lavoro intermittente e ripartito.
Note
nota1
Giorgianni, voce Forma degli atti, in Enc. dir., p. 992.
top1nota2
Liserre, voce Forma degli atti, in Enc. Giur. Treccani, p. 2.
top2Bibliografia
- GIORGIANNI, Forma degli atti, Enc. dir.
- LISERRE, Forma degli atti, Roma, Enc.giur.Treccani, XIV, 1988