Fondamento e natura giuridica della sostituzione ordinaria



Individuata nel potenziamento della volontà testamentaria il fondamento della sostituzione ordinaria, occorre interrogarsi ora circa la natura giuridica, con riferimento al rapporto che si pone tra la chiamata dell'istituito e quella del sostituito nel tempo in cui si apre la successione.

Secondo un'opinione si configurerebbe un'ipotesi di delazione indiretta. In buona sostanza il fenomeno sarebbe analogo a quello che si verifica quando, nell'ambito della successione legittima, venuta meno la possibilità che i chiamati in grado prossimo accettino l'eredità, questa si devolve ai chiamati di grado più remoto, in altri termini i chiamati in subordine nota1. V'è anche chi parla di una vocazione immediata, cui farebbe seguito una delazione soltanto successiva nota2. Quest'ultima costruzione, in particolare, si riduce ad una ricognizione di carattere semplicemente descrittivo, come tale priva di una pratica portata con riferimento alla concreta disciplina.

Secondo la maggioranza degli interpreti la sostituzione ordinaria potrebbe piuttosto essere qualificata in chiave di una chiamata sottoposta a condizione sospensiva nota3. In altri termini, l'operatività della delazione del sostituito sarebbe subordinata all'evento consistente nell'inoperatività (a cagione della rinunzia, della premorienza, etc.) della delazione in favore dell'istituito, cioè del primo chiamato. In senso analogo si è espressa, sia pure indirettamente, la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4708/80 ). Costituisce una variante di questa impostazione il riferimento che parte della dottrina compie alla condicio juris , sulla scorta del presupposto che individua nella volontà della legge e non in quella del testatore il motore dell'istituto. In questo senso la mancata acquisizione dell'eredità per qualsiasi altra causa da parte dell'istituito si ridurrebbe a mero antecedente logico contemplato dalla norma nota4.

Premesse queste notazioni, sembra invero più appagante seguire la costruzione prevalente dell'istituto secondo il paradigma della condizione (volontaria). A ben vedere infatti è il testatore che viene concretamente a porre i presupposti in funzione dei quali ha modo di produrre i propri effetti la sostituzione. In questo senso occorre riflettere sulla varia possibilità di modulare tali effetti: si pensi a Tizio il quale disponga nominando propri erede Sempronio e, per il caso in cui costui rinunzi, gli sostituisca Primo, parallelamente prescrivendo che, qualora l'istituito Sempronio abbia a premorire, ulteriormente debba venire alla successione quale erede Secondo. Cosa dire di questa disposizione, astrattamente riconducibile, per certi versi, alla sostituzione plurima di cui all'art. 689 cod.civ.? La risposta si impone con evidenza: libero è il testatore di disporre in questo modo, prevedendo cioè una sostituzione di più persone rispetto ad una in un rapporto di alternatività di un sostituito rispetto ad un altro, dipendendo l'esito della successione dalla specie di evento che si andrà a produrre. Ciò rende ancora più palese la matrice volontaria dell'istituto in considerazione.

Qualche precisazione ancora merita la messa a fuoco della successione del sostituito. Se infatti in favore dell'istituito ha luogo una delazione che produce i propri effetti immediatamente, vale a dire nel momento in cui si apre la successione, il sostituito può dirsi chiamato soltanto nel caso in cui si sia verificato l'evento la cui realizzazione fa scattare l'operatività della sostituzione. Non tanto appare dunque appropriato il riferimento che pure viene fatto ad una delazione indirettanota5, quanto il richiamo ad una delazione condizionale, perchè appunto subordinata, quanto all'efficacia, al verificarsi degli specifici accadimenti contemplati dal testatore nota6. Questa costruzione ha una portata generale ed astratta. In concreto ben può accadere che il presupposto al quale la sostituzione è ancorata già sussista al tempo in cui ha luogo l'apertura della successione (es: l'istituito è già morto). In questo caso la delazione in favore dell'istituito sarà immediata, ciò che non potrà non comportare l'altrettanto subitanea decorrenza del termine prescrizionale decennale per compiere l'atto di accettazione di cui all'art. 480 cod.civ. nota7.

Note

nota1

Così Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.216.
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nota2

Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, p.254.
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nota3

Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Artt.679-712), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.233; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.526; Ieva, Manuale di tecnica testamentaria, Padova, 1996, p.125.
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nota4

Così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.168; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1153.
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nota5

V'è anche chi parla di vocazione indiretta: così Ferrari, La sostituzione ordinaria, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, vol.VI, 1997, p.323.
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nota6

In questo senso la prevalente dottrina: cfr. Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.168; Gangi, Le successioni testamentarie nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1952, p.257. Si può inoltre rilevare come la vocazione sia sempre attuale, operando fin dal tempo dell'apertura della successione (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.565). E' piuttosto la delazione che può essere non soltanto posposta nel tempo, ma anche subordinata quanto agli effetti al verificarsi di eventi specifici. Alla qualificazione in chiave di delazione condizionale segue cheil termine prescrizionale per poter validamente compiere l'accettazione decorrerà per il sostituito dal giorno in cui si verifica l'evento al quale l'efficacia della delazione in suo favore è subordinata ex II comma art. 480 cod.civ..
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nota7

Immediatamente spetteranno al sostituito anche i poteri tipici del chiamato ex art.460 cod.civ.: così Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, vol.II, 2002, p.773.
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Bibliografia

  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • FERRARI, La sostituzione ordinaria, Torino, Tratt. dir. priv, VI, 1997
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • IEVA, Manuale di tecnica testamentaria, Padova, 1996
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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