Il decorso del tempo produce effetti estintivi non soltanto nel caso della prescrizione, ma anche in quello della
decadenza .
L'istituto si fonda sulla necessità obiettiva che un determinato atto venga compiuto entro un certo termine perentorio, indipendentemente da ogni giustificazione eventuale che possa dar conto del ritardo (Cass. Civ. Sez. I,
9764/95 ; Cass. Civ. Sez. I,
2407/82 ). L'unico modo di evitare la perdita del diritto è dunque quello di effettuare l'attività prevista a pena di decadenza
nota1 .
La prescrizione concerne un diritto che si trova nel patrimonio di un soggetto, determinandone l'estinzione a causa dell'inerzia di costui protratta nel tempo (vale a dire per ragioni soggettive, non oggettive come per la decadenza)
nota2 .
La decadenza si riferisce invece al compimento di un'attivitá che deve essere svolta entro un termine per rendere possibile la conservazione, l'acquisto di un diritto o l'esercizio di un'azione (si pensi alla denuncia dei vizi della cosa venduta, art.
1495 cod.civ., all'esercizio della facoltà di opzione, art.
2441 cod.civ.).
Essa risulta connessa ad un onere
nota3 : la situazione soggettiva attiva (diritto/potere) puó scaturire o essere mantenuta solo a condizione che l'attivitá prevista sotto pena di decadenza sia posta in essere entro il termine fissato dalla legge o dalla volontá delle parti.
D'altronde, una volta compiuto l'atto, il compimento della decadenza viene definitivamente evitato. Non altrettanto può dirsi per la prescrizione: dal momento in cui il diritto viene esercitato, viene infatti a decorrere un nuovo termine prescrizionale. La situazione giuridica soggettiva prescrittibile è infatti tale a motivo dello svolgersi di essa nell'ambito di un rapporto tra soggetti. Ecco il perchè del permanere dell'operatività della prescrizione: all'estinzione del diritto si contrappone in capo all'altro soggetto del rapporto una situazione di vantaggio (l'estinzione di un debito, l'espansione della proprietà non più gravata da servitù, etc.). All'inverso, questa esigenza non esiste in tema di decadenza
nota4 .
Stabilire una chiara distinzione tra i due istituti, pur dopo aver svolto le osservazioni che precedono, può in concreto risultare arduo.
Dal punto di vista empirico e descrittivo si può dire che i termini prescrizionali sono di regola assai piú lunghi, misurandosi normalmente in anni (20, 10, 5 anni; in alcuni casi 1 o 2 anni) mentre i termini decadenziali sono piú brevi (mesi, giorni).
La legge inoltre non sempre distingue circa la natura del termine, lasciando all'interprete il delicato compito di verificare se si tratti di decadenza o prescrizione, soprattutto quando il termine sia connotato da una breve durata.
In ogni caso è fondamentale distinguere tra i due istituti, proprio perché
l'oggettivitá delle ragioni poste a fondamento della decadenza rendono inapplicabili le norme in tema di interruzione e sospensione del termine nota5 .
Note
nota1
Magazzù, voce Decadenza, in N.sso Dig.it., vol.V, 1960, p.232.
top1nota2
Così Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.121.
top2nota3
Saraceno, Decadenza, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio, Firenze, 1943, p.1010.
top3nota4
Cfr.Tedeschi, voce Decadenza, in Enc.dir., vol.XI, 1962, p.785.
top4nota5
In questo senso la dottrina ritiene di dovere rilevare l'elemento discriminante tra prescrizione e decadenza nella diversa funzione svolta dai due istituti: solo nella decadenza si può rilevare la perentorietà di un termine all'interno del quale il soggetto onerato è tenuto a compiere una determinata attività, ciò che viene a costituire una limitazione nel tempo all'esercizio del diritto: Magazzù, cit., p.234 e Tedeschi, cit., p.682.
top5Bibliografia
- MAGAZZU', Decadenza, N.sso Dig.it., V, 1960
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- SARACENO, Decadenza, Firenze, Comm.cod.civ., D'Amelio, 1943
- TEDESCHI, Decadenza, Enc.dir., XI, 1962
Prassi collegate
- Quesito n. 142-2011/T, Decadenza dell’azione della finanza per l’accertamento dell’imposta principale di registro