Fondamento, elementi e presupposti della regola generale della responsabilità per l'illecito



Il fondamento della responsabilità civile è il fatto illecito, descritto dall'art. 2043 cod. civ. come "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto".Con la locuzione fatti illeciti ci si riferisce comunemente a quelle condotte, dalla varia configurazione, che si pongono in contrasto rispetto ad un dovere giuridico.Sebbene i testi normativi riferiscano la connotazione dell'illiceità al fatto, la dottrina ha rilevato che essa attiene, invece, all' atto, vale a dire ad un comportamento. E' necessario, dunque, chiedersi come sia possibile conciliare questo dato con quello risultante dal titolo IX del libro IV, la cui rubrica "dei fatti illeciti" allude alla più ampia categoria concettuale dei fatti giuridici.

Sembrerebbe una titolazione non appropriata: l'illecito, quale frutto di un comportamento di un soggetto danneggiante dotato di capacità naturale e contrassegnato dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, dovrebbe, infatti, propriamente ricondursi alla categoria degli atti giuridici, intesi come quelle figure contrassegnate dalla coscienza e volontarietà, quantomeno della condotta materiale. A ben vedere, come detto aliunde, tuttavia le cose stanno diversamente. Si pensi alle ipotesi di c.d. responsabilità aggravata, in cui si prescinde dalla prova positiva dell'elemento soggettivo, per approdare ad una forma di responsabilità più prossima a quella oggettiva (artt. 2050 e 2054 cod. civ. ).

L'art. 2043 cod.civ. enuncia, altresì, la regola generale della responsabilità civile, prevedendo che il fatto illecito, che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto, "obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Dall'esame del testo normativo emerge che la fattispecie illecita ha una struttura complessa, i cui elementi costitutivi possono essere così individuati:

  1. evento lesivo;
  2. elemento soggettivo: dolo o colpa;
  3. ingiustizia del danno;
  4. nesso di causalità.

Presupposto della fattispecie è, poi, l'imputabilità dell'agente, che si configura come capacità di intendere e di volere del soggetto al momento della condotta e che tratteremo nel corso della disamina che segue.

Bibliografia

  • ALPA, Diritto della responsabilità civile, Bari, 2003
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • DE CUPIS, Dei fatti illeciti, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970
  • RODOTA', Diligenza, Enc.dir., XII, 1964
  • SCOGLIAMIGLIO, Responsabilità civile, N.sso Dig. it. , XV, 1968
  • TRIMARCHI, Illecito, Enc.dir., XX, 1970
  • VISINTINI, La responsabilità civile nella giurisprudenza, Padova, 1967


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