Firme e sottoscrizione



Da sempre si é sottolineato il fatto che la legge richiede la sottoscrizione del documento e non la sua firma nota1.

Il contenuto della sottoscrizione, leggibile, dovrà corrispondere esattamente ai dati di costituzione dei soggetti riportati in atto.

Permanendo la chiara attribuibilità ai soggetti comparsi e costituiti, anche in presenza di sottoscrizioni non complete, non può giungersi alla dichiarazione di nullità dell'atto nota2, pur rimanendo la responsabilità disciplinare del notaio (Cass. Civ. Sez. I, 3424/74 ).

L'allontanamento dei fidefacienti, ammessa dalla legge, obbliga il notaio alla formalizzazione di tale avvenimento.

I fidefacienti assolta la loro funzione di aver consentito al notaio di essere certo dell'identità personale delle parti, possono allontanarsi dopo aver sottoscritto l'atto.

Tale sottoscrizione avverrà dopo la parte in cui è riportata la costituzione di tutti i comparenti e la menzione dell'accertamento dell'identità effettuata a mezzo dei fidefacienti. E' prescritta la menzione dell'allontanamento degli stessi dopo la loro sottoscrizione. La menzione della lettura della parte dell'atto già redatta, nei confronti dei fidefacienti che si allontanano, non é espressamente prescritta.

E' possibile che una parte dell'atto non sia in grado di apporre la propria sottoscrizione.

L'atto pubblico notarile, grazie alla sua struttura "procedimentalizzata" nota3, da sempre, consente la partecipazione di un soggetto che non è in grado di apporre la propria sottoscrizione.

In tale evenienza la parte o anche il fidefaciente che non fosse nelle condizioni di sottoscrivere, perché non sa o non può sottoscrivere, (oltre alla presenza obbligatoria dei testi ai sensi del precedente art. 48 l.n., in considerazione del fatto che la parte non sottoscrive), deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare in atto tale necessaria dichiarazione.

La causa impeditiva è contenuta in una dichiarazione di parte, che può essere verificata dal notaio in base ad un semplice riscontro oggettivo, senza l'obbligo di un'indagine particolarmente approfondita nota4.

Per converso, il soggetto in grado comunque di sottoscrivere, deve sempre apporre la propria sottoscrizione sul documento.

Oggetto della dichiarazione di parte e della connessa menzione é la causa che impedisce al soggetto di sottoscrivere.

Se il soggetto sa e può sottoscrivere, anche con particolare difficoltà, dovrà apporre la propria sottoscrizione.

Particolare questione è connessa alla sottoscrizione di soggetti stranieri, che non siano in grado di vergare la propria sottoscrizione in caratteri latini, in modo tale da essere rispondente ai criteri di leggibilità e riconoscibilità richiesti dalla legge notarile.

Non potendo considerare idonea una sottoscrizione apposta in caratteri non latini, sarà necessario procedere a far apporre alla parte la sottoscrizione in maniera leggibile ed attribuibile, con l'utilizzo di caratteri latini.

Non si ritiene che l'ordine delle sottoscrizioni sia obbligatoriamente quello riportato dal punto 10 dell'art. 51 l.n.. E' necessario però che la firma del notaio sia apposta a completamento del documento atto pubblico.

Note

nota1

Per Santarcangelo, La Forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 150 la firma deve essere "nominativa, autografa, qualificata, leggibile e riconoscibile" per cui non potrà mai essere la firma commerciale o una sottoscrizione abbreviata.
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nota2

Non sembra condivisibile la posizione del Santarcangelo, in La Forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 151, che afferma che anche la semplice abbreviazione della sottoscrizione comporta la nullità dell'atto.
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nota3

Si richiama a tale proposito (procedimentalizzazione del processo di documentazione) quanto indicato nelle Regola generale del Protocolli dell'attività notarile, emanati dal CNN.
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nota

nota4

La mancanza di un obbligo di accertamento non sta a significare che il notaio non possa e debba rendersi conto della eventuale non veridicità della dichiarazione ricevuta.A conferma di quanto detto si richiama la Cass. Civ. Sez. I, 12099/98 .
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Bibliografia

  • SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 27-2013/DI, Conservazione a norma – modalità di apposizione delle firme delle parti – firma massiva

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