Fine dell' assenza



La situazione di assenza, originata da un provvedimento assunto dal Giudice, ha termine in seguito al venir meno, per qualsiasi motivo, dell'incertezza circa l'esistenza in vita dell'assente: non occorre a tale effetto l'emissione di alcuna revoca dell'originaria pronunzia nota1.

Gli artt. 56 e 57 cod.civ. prevedono i possibili esiti della situazione in cui consiste l'assenza:

  1. se l'assente ritorna o ne è provata l' esistenza cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell' art. 48 cod.civ.. Pertanto i possessori temporanei dei beni devono restituirli. Tuttavia fino al giorno della loro costituzione in mora essi continuano a godere i vantaggi relativi all'amministrazione ed al godimento nota2. Gli atti di disposizione eventualmente compiuti previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell' art. 54 cod.civ., restano irrevocabili.
Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53 cod.civ..
  1. Qualora venga data la prova della morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari. Se il dubbio viene sciolto soltanto in relazione all' an ma non al quantum della morte, si può ipotizzare che la successione si reputi aperta in favore di coloro che risultano gli eredi nel giorno a cui risale l'ultima notizia (arg. ex art. 58, I comma, , cod.civ.).
Se eredi e legatari si identificano nelle stesse persone già immesse nel possesso, esso si trasforma in titolarità definitiva dei diritti.
Qualora invece i successori siano diversi o ve ne siano di ulteriori, si dovranno ad essi destinare tali diritti.
Coloro che fossero stati esonerati dall'adempimento delle obbligazioni saranno tenuti all'adempimento nei confronti degli eredi solo nell'ipotesi in cui la morte non sia anteriore o coincidente col giorno della dichiarazione di assenza.

Note

nota1

Cfr. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p.525.
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nota2

La dottrina è concorde nel ritenere, nell'eventualità non di un ritorno, ma di una prova dell'esistenza dell'assente, che si possa fare istanza per la nomina di un curatore, il quale provveda a mettere in mora gli eredi immessi e a farsi consegnare i beni. Cfr. Romagnoli, Dell'assenza, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.306; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.257; Esu, L'assenza e la morte presunta, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.452.
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Bibliografia

  • ESU, L'assenza e la morte presunta, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • IANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000
  • ROMAGNOLI, Dell'assenza, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970


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