Finanziamenti, apporti di terzi ed emissione di strumenti finanziari (patrimoni destinati a specifico affare)




La normativa in materia di patrimonio destinato contiene una triplice apertura intesa a consentire l'ingresso nell'iniziativa economica di risorse finanziarie di terzi. Una di queste è costituita dall'ipotesi prevista alla lettera b) dell'art. 2447 bis cod. civ. ed estrinsecatesi nella semplice possibilità di concludere un contratto di finanziamento di uno specifico affare, al rimborso del quale siano destinati i relativi proventi (art. 2447 decies cod. civ. ).

Le ulteriori due possibilità rinvengono la propria ambientazione nell'istituto di cui alla lettera a) della norma precitata, come specificato dal successivo art. 2447 ter cod. civ. alle lettere d) ed e). Nel primo caso si consente alla società di fruire di eventuali apporti di terzi; nel secondo di poter emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, "con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono".

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