Figure affini all'incapacità giuridica



Dalla condizione d'incapacità giuridica (inidoneità ad assumere la titolarità di un rapporto) si devono distinguere ulteriori situazioni:

  1. impedimenti matrimoniali :(art. 87 cod.civ. ), punto 4 del Protocollo Addizionale (Accordo Roma 18/02/1984) in forza dei quali la sussistenza di specifici rapporti parentali esclude la possibilità di contrarre nozze;
  2. indegnità (artt. 463 cod.civ. e 801 cod.civ.). In determinate ipotesi chi ha posto in essere determinate condotte nei confronti del disponente viene escluso dalla successione o dai benefici ricevuti per donazione. Il fenomeno può essere costruito secondo due modalità alternative l'una rispetto all'altra:
  3. chi ritiene che il termine "è escluso" di cui alla norma citata significhi immediata eliminazione del soggetto dal novero dei beneficiari dell'attribuzione, riconduce la figura nell'ambito dell'incapacità giuridica nota1.
  4. se invece si tiene fede all'antica regola secondo la quale l'indegno potest capere sed non potest retinere, costui sarà destinatario di un'azione di impugnativa intesa ad eliminare gli effetti favorevoli dell'attribuzione successivamente all'acquisizione nota2 . 3. Esclusione dalla successione del coniuge al quale sia stata addebitata la separazione personale (artt.585 e 548 cod.civ.). Il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato non vanta diritti successori, potendo unicamente pretendere la corresponsione di un assegno vitalizio qualora al tempo dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del defunto. Viene in considerazione una causa di esclusione dalla successione ab intestato gli effetti della quale possono venire rimossi solamente in esito alla riconciliazione (cui consegue il venir meno della separazione personale). A differenza dell'indegnità, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione ben potrà essere beneficiario di una disposizione testamentaria; per converso non potrà sortire effetto alcuno la riabilitazione.
  5. Inabilità giuridica occasionale è stata definita in dottrina nota3 la situazione riferita ai casi in cui l'ordinamento vieta ad un soggetto non già di essere parte di un determinato tipo di rapporto, bensì di intrattene tale rapporto con un soggetto. Tra queste ipotesi occorre distinguere quelle in cui la sanzione per il caso di inosservanza del divieto consista nella nullità dell'atto, da quelle in cui l'esito sia la mera annullabilità. Per le prime, vale a dire per i casi dai quali scaturisce nullità, la costruzione più agevole è nel senso dell'incapacità giuridica relativa (artt. 596 , 597 , 598 cod.civ.) nota4. Per le seconde il concetto di inabilità giuridica può essere anche accolto. Si pensi al caso di cui all'art. 323 cod.civ.. La norma vieta al genitore titolare della responsabilità sui figli di rendersi acquirente dei beni del minore. Non si tratta di incapacità di agire. L'acquisto infatti non è ammesso nè per il tramite di un rappresentante volontario nè per interposta persona. nota5 .

Non si tratta neppure di incapacità giuridica: l'acquisto è infatti semplicemente annullabile. Non pare neppure essere un problema di semplice legittimazione, dal momento che essa ha a che fare con il compimento dell'atto, mentre nella fattispecie l'inidoneità all'acquisto è tale in relazione alla derivazione di quel singolo rapporto da quella data persona. Si tratta di un'inettitudine semplicemente accidentale, correlata alla funzione tutoria del genitore. Identico è il caso del divieto fatto al tutore e al protutore con riguardo ai beni del pupillo (art. 378 cod. civ.) nota6.

Note

nota1

In questo caso l'indegnità è vista come un fatto che impedisce la delazione, cioè un'ipotesi di incapacità a succedere. Cfr. Cicu, Successioni per causa di morte, Milano, 1961, p.91. A questo ambito potrebbe invece essere ricondotta la pena accessoria a condanna penale di cui all'art. 541 c.p.. Ai sensi della detta disposizione i diritti successori che si vantano nei confronti di un determinato soggetto vengono perduti in conseguenza della condanna penale riportata con riferimento a specifici delitti commessi a danno del medesimo (artt. 519 e ss. c.p.). Anche in questo caso non è ammessa una riabilitazione all'esito di una manifestazione di perdono dell'offeso: la capacità di succedere potrà venire recuperata soltanto una volta intervenuta la riabilitazione penale (art.178 c.p. ).
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nota2

Secondo questa teoria, seguita maggiormente dalla dottrina, l'indegnità non deve essere intesa come una causa d'incapacità, ma come una causa di esclusione dalla successione. Si vedano p.es. Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.167; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.34.
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nota3

Si confrontino Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.78; Rescigno, La persona giuridica e la capacità di ricevere per testamento, in Riv. dir. civ., vol. II, 1964, p.298.
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nota4

Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.26.
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nota5

Occorre altresì notare che si tratta di fattispecie in cui il soggetto minore, privo di capacità di agire, non potrebbe rilasciare né una preventiva autorizzazione né una successiva convalida o ratifica a favore del genitore o del tutore, per cui il divieto previsto dalla norma non potrebbe venire meno. Ciò ci permette di configurare la specificità delle figure in esame e di differenziarle dalle ipotesi previste dall'art.1471, nn. 3 e 4 cod.civ., per le quali, giusta la possibilità che l'interessato possa autorizzare l'atto vietato, si può propriamente parlare di incapacità di agire relativa.
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nota6

Secondo Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.191, per quanto riguarda le ipotesi contemplate, è corretto utilizzare la definizione di "impedimenti soggettivi", proibizioni che sono rimesse ad un giudizio di opportunità dei poteri pubblici o dello stesso interessato.
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Bibliografia

  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • RESCIGNO, La persona giuridica e la capacità di ricevere per testamento, Riv.dir.civ., II, 1964


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