Il contratto estimatorio possiede elementi di notevole somiglianza rispetto ad altre figure contrattuali rispetto alla quali si qualifica per l'elemento causale specificamente orientato a consentire il mantenimento della disponibilità del bene presso un soggetto che, pur non essendone proprietario, è tuttavia legittimato in ordine all'alienazione.
In particolare, il contratto estimatorio si avvicina notevolmente alla
compravendita relativamente alla funzione di trasferimento, differenziandosi tuttavia da questa per la dicotomia tra
funzione strumentale e
funzione finale che lo caratterizza. In altri termini nella vendita si verifica il trasferimento di quanto ne è l'oggetto verso il pagamento del corrispettivo di un prezzo, mentre nella figura in esame detto trasferimento è soltanto il risultato futuro in vista del quale l'accipiens (nell'interesse proprio nonchè del tradens) è immesso nella disponibilità delle cose che gli vengono consegnate. Quest'ultimo aspetto (la consegna) scandisce inoltre il requisito indispensabile per il perfezionamento del contratto estimatorio, qualificabile come
fattispecie reale (non semplicemente consensuale, come la vendita)
nota1.
Notevole somiglianza intercorre tra contratto estimatorio e
commissione (
art.1731 cod.civ. ). Quest'ultima, speciale tipo di mandato privo di poteri rappresentativi, consiste nel contratto in forza del quale al commissionario viene attribuito l'incarico di procedere nomine proprio all'acquisto o alla vendita di beni per conto del mandante. Le differenze, invero notevoli, hanno a che fare con la
natura meramente consensuale della commissione, con la possibilità, per il mandante di revocare l'incarico o comunque di disporre dei propri beni, infine con il meccanismo della provvigione, tipico della commissione. L'elemento che pare comunque accomunare le due figure è quello del
peculiare meccanismo autorizzatorio in forza del quale è possibile che si provveda alla vendita di un bene di proprietà altrui in difetto di poteri rappresentativi diretti. Sia nella commissione, sia nel contratto estimatorio una delle parti può alienare una cosa che non gli appartiene ad un soggetto che ne diviene comunque proprietario
nota2.
Quanto, più in generale, alla differenza tra estimatorio e
mandato (art.
1703 cod.civ. ) è stato deciso che non è incompatibile con il primo l'apposizione di una clausola in virtù della quale l'accipiens si obblighi a rendere il conto al tradens, giustificando le quantità vendute (Cass.Civile, Sez. II,
3485/90 ).
L'estimatorio differisce altresì rispetto al
contratto di agenzia (
art.1742 cod.civ. ), nel quale l'agente presta professionalmente la propria opera intesa alla promozione delle vendite nell'interesse del preponente. Al di là di un'indubbia analogia sotto il profilo lato della funzione economica, all'agente non viene conferita nessuna disponibilità in ordine alle cose da alienare (Cass.Civ., Sez. Lav.,
11504/91 ; Cass.Civ., Sez. III,
2137/82 ).
Quanto infine al paragone con il
contratto di deposito (
art.1766 cod.civ. ), se, come pare, l'accipiens non è gravato da un obbligo di custodia, non si evidenzia alcun nesso di somiglianza, dovendosi al contrario rilevare una totale divergenza sotto il profilo funzionale e della concreta disciplina, con particolare riferimento all'assenza, in capo al depositario, di qualsiasi potere di disposizione dei beni ricevuti
nota3 . L'unico elemento che consentirebbe di affiancare le due figure consisterebbe nel
meccanismo reale di perfezionamento, imperniato sulla consegna delle cose.
Note
nota1
Un'ulteriore distinzione è ravvisabile nella diversa disciplina del regime dei rischi: mentre nella vendita essi ricadono sul proprietario, nel contratto estimatorio sono a carico dell'accipiens, semplice legittimato a disporre dei beni pur non potendo essere considerato proprietario di essi (cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.262).
top1nota2
Ulteriore elemento di differenza dell'estimatorio rispetto alla commissione è l'assenza di un obbligo a vendere a carico dell'accipiens , il quale agisce nel proprio ed esclusivo interesse, libero di vendere a terzi la merce come di trattenerla per sé o di restituirla, con l'unica obbligazione di pagare il prezzo stimato in caso di mancata restituzione nel termine convenuto (così De Martini, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950, p.442; Giannattasio, voce Contratto estimatorio, in Enc. dir., vol.X, 1962, p.91).
top2nota3
La dottrina quasi unanimente esclude l'esistenza di un obbligo di custodia in capo all'accipiens, il quale, semmai, ha un interesse proprio a conservare il bene per preservarsi il diritto alla restituzione dello stesso alla scadenza pattuita (Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.54). Diverse sono poi le strutture causali tra deposito e contratto estimatorio: il primo svolge la funzione di conservazione dei beni consegnati, mentre il secondo predispone i beni alla loro vendita (Balbi, Il contratto estimatorio, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VII, Torino, 1960, p.45; Napoletano, Barbieri, Novità, I contratti reali, in Giur.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1980, p.552).
top3Bibliografia
- BALBI, Il contratto estimatorio, Torino, Trattato Vassalli, VII, 1960
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
- DE MARTINI, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950
- NAPOLETANO BARBIERI NOVITA', I contratti reali, Torino, Giur. sist. civ. e comm. Bigiavi, 1980